CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla esclusa ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto preponderante il dato quantitativo non prima di aver con completezza apprezzato la qualità (principio attivo) della sostanza stupefacente, la modalità della condotta e il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi; quanto alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e le precedenti condanne, seppure non fossero passate in giudicato, al fine di escludere una prognosi favorevole di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/