CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 33797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 310-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domi- ciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1136/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] M.I.T.A.G., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 1136/2021 resa dalla Corte d’appello di Lecce, pubblicata in data 18 ottobre 2021. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], successore testamentario di [OSCURATO:PERSONA], de- ceduta il 17 novembre 2011, contro la sentenza n° 808/2018 del 6 giugno 2018 pronunciata dal Tribunale di Brindisi, e per l’effetto ha altresì accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannando la Associazione M.I.T.A.G. in so- lido con [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 80.000,00 oltre interessi legali. La condanna risarcitoria trova il proprio fondamento nel mancato adempimento dell’onere, stabi- lito a carico della donataria MITAG nell’atto di donazione del 7 ot- tobre 1985, dell’immobile di proprietà della donante [OSCURATO:PERSONA]- zo, sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Nizza, nn. 48-50-52-54, da ristrutturare ed adibire a casa-famiglia per persone bisognose ed anziane. A tal fine l’attrice aveva dedotto il mancato rispetto del termine stabilito con atto di transazione del 26 febbraio 2008 a seguito di precedente atto di citazione del 2007. La Corte di Lec- ce ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del "danno non patrimoniale", evidenziando che "la mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dalla Palazzo con la donazione di un immobile di pregio (considerando il valore commerciale del bene stimato dal c.t.u.) ha arrecato a questa una delusione ed un patimento”, pregiudizio concretizzatosi in sofferenze morali e psichiche, da qualificare “in termini di danno morale soggettivo, integrando quale turbamento emotivo e patema d'animo di natu- ra transeunte subito dalla donante". Tale danno non patrimonia- le, ha affermato la Corte d’appello, ben può derivare da un diritto contrattuale, che pregiudichi un diritto inviolabile della persona”. In particolare, ha affermato la sentenza impugnata, “una frustra- zione, anche solo parziale, dello spirito di liberalità - che caratte- rizza la donazione – merita adeguato ristoro", né "può negarsi, sulla base della comune esperienza, che la donante abbia co- munque subito un pregiudizio, ascrivibile alla condotta illegittima del M.I.T.A.G. e dell'Amendola suo presidente, che non avrebbe- ro integralmente e tempestivamente adempiuto all'onere modale imposto con la donazione, non potendo dubitarsi, nella fattispe- cie peculiare in esame, che la dante causa dell'appellante abbia subito una delusione ed una frustrazione in rapporto di causa di- retta con l'inadempimento della donataria, per non aver potuto vedere, in vita, la realizzazione del suo progetto filantropico”. Per la quantificazione del danno, la sentenza impugnata ha stabilito l’importo di € 80.000,00, alla luce del “valore del bene oggetto della vicenda”, stimato dal c.t.u. in € 846.314,71, in ragione di una percentuale del 20% di tale valore, ulteriormente ridotto della metà, in considerazione del solo parziale inadempimento dell'onere imposto al M.I.T.A.G., che ha adempiuto all'onere di sopportare le spese di sostentamento della Palazzofino alla mor- te e che ha dato in parte corso alle spese per la realizzazione della struttura di accoglienza. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione e-o falsa e-o erro- nea applicazione dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c., oltre che violazione e-o falsa e-o erro- nea applicazione anche dei principi di diritto fissati dalla giuri- sprudenza in punto di quantificazione e di liquidazione del danno non patrimoniale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nel- le forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I ricorrenti hanno presentato memoria. Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. Come da questa Corte più volte ribadito, il danno non patrimo- niale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tu- telato dalla Costituzione, è risarcibile anche quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (Cass. Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972 e 26973; Cass. Sez. 3, 29/11/2010, n. 24143 ; Cass. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21999 ; Cass. Sez. 3 , 14/06/2016, n. 12143; Cass. Sez. 6 - 3 , 27/08/2020, n. 17894 ). La Corte d’appello di Lecce ha ritenuto, nella specie, inadempiuto l’onere apposto dalla donante [OSCURATO:PERSONA] a carico della donataria MI- TAG nell’atto di donazione del 7 ottobre 1985, avente ad oggetto un immobile da ristrutturare ed adibire a casa-famiglia per per- sone bisognose ed anziane. La mancata esecuzione del modus obbliga il donatario al risarcimento del danno (Cass. Sez. 2, 21/10/1971, n.2966). Avendo poi la donante tradotto nel modo, a norma dell’art. 793 cod. civ., quale scopo specifico della libera- lità, una finalità filantropica di beneficenza ed assistenza, avente valore cogente nei confronti della donataria, il mancato adempi- mento del modus può intendersi altresì fonte di danno non pa- trimoniale, restando gravemente leso un interesse della donante che è espressione dei doveri di solidarietà sociale di rilevanza co- stituzionale, a norma degli artt. 2 e 38 Cost. In tal senso ha mo- tivato la sentenza impugnata, facendo riferimento alla "mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dalla Palazzo con la donazione di un immobile di pregio”, causa di “delusione”, “pa- timento”, “turbamento emotivo e patema d'animo”. Si tratta, a ben vedere, di diritto della donante, esercitato tramite la disposi- zione modale, consistente nell’erogazione di parte del vantaggio patrimoniale attribuito alla donataria a scopi di pubblica utilità, diritto riguardante la persona e non il patrimonio della donante stessa, e che non può essere impedito. Il pregiudizio al diritto della donante a gravare la donazione al perseguimento di una finalità filantropica di beneficenza ed assi- stenza consente di ravvisare, dunque, un danno risarcibile da in- dividuare con riguardo alle conseguenze di tale lesione, ben po- tendo comunque essere oggetto di allegazione e prova anche at- traverso presunzioni, come avvenuto nella specie, ed assumendo a tal fine rilevanza, conformemente a come ha ragionato la Corte d’appello di Lecce, il valore della cosa donata, che del resto ri- chiama anche l’art. 793, comma 2, c.c. come limite dell’adempimento dovuto dal donatario. La domanda di [OSCURATO:PERSONA]- lazzo conteneva le allegazioni inerenti alla natura ed alle caratte- ristiche del pregiudizio discendente dalla inesecuzione del modus e la liquidazione del danno non patrimoniale è stata operata in via equitativa, indicando in sentenza i criteri assunti a base del procedimento valutativo e sulla base di apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità per violazione di norme di diritto. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., i ricorrenti, premesso “di non aver mai dubitato del princi- pio secondo cui il ‘danno non patrimoniale’ è altresì risarcibile quando discende da un ‘inadempimento contrattuale’, anche in materia di (in)esecuzione di un modus”, evidenziano, non di me- no, che “l'inadempimento va considerato non solo con riferimen- to all'elemento oggettivo, ma anche con riguardo al profilo sog- gettivo, quantomeno della colpa" e che inoltre “il danno non è in re ipsa, ma va provato sia nel quantum che, ancor prima, nell'an”, essendo comunque errata la liquidazione operata dalla Corte di Lecce. Si deve allora ribadire che le questioni attinenti alla prova dell’elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità di un illecito ed alla liquidazione equitativa del danno che ad esso consegue involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, apprezzamenti qui congruamente esplicitati dalla Corte d’appello, e sono perciò sindacabili in sede di legittimità non per violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (come avvenuto nella specie), ma nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari