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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13354/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino in parziale riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt.385, 337 e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 21 dicembre 2021 è stata depositata nomina di nuovo difensore di fiducia dell'imputato e nuova sua elezione di domicilio presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla conferma dell'aumento di pena irrogato per il delitto di evasione, si muove lungo direttrici argomentative estranee al perimetro del vizio motivazionale siccome delineato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - dovendosi escludere ogni concreto rilievo della denunciata violazione dell'art. 133 cod. pen. -, posto che l'oggetto della doglianza non è la completezza o la logicità della motivazione che correda la statuizione impugnata, ma la sua persuasività, della quale, peraltro, non è neppure possibile dubitare (del tutto plausibilmente avendo la Corte territoriale ritenuto particolarmente grave la condotta dell'imputato, evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un luogo in cui notoriamente si spacciavano stupefacenti); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 re estensore Il Presidente amaglia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino in parziale riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt.385, 337 e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 21 dicembre 2021 è stata depositata nomina di nuovo difensore di fiducia dell'imputato e nuova sua elezione di domicilio presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla conferma dell'aumento di pena irrogato per il delitto di evasione, si muove lungo direttrici argomentative estranee al perimetro del vizio motivazionale siccome delineato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - dovendosi escludere ogni concreto rilievo della denunciata violazione dell'art. 133 cod. pen. -, posto che l'oggetto della doglianza non è la completezza o la logicità della motivazione che correda la statuizione impugnata, ma la sua persuasività, della quale, peraltro, non è neppure possibile dubitare (del tutto plausibilmente avendo la Corte territoriale ritenuto particolarmente grave la condotta dell'imputato, evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un luogo in cui notoriamente si spacciavano stupefacenti); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 re estensore Il Presidente amaglia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris