CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.372/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 4/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIAn. 300/ 01/ 22 depositata i l 10/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 300/01/22 del 10 / 10 /20 22 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito C GT2 ) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito M M) avverso la sentenza n. 331/01/20 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno 2014. 1.1.La CGT2 respingeva l’appello di di [OSCURATO:PERSONA] e M M, evidenziando, per quanto interessa, che: a) l’imposta era dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto il bookmaker privo di concessione , quale [OSCURATO:PERSONA], gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo e, comunque, assumendo il rischio proprio dei contratti di scommessa; b) analogamente, le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, quale M M, svolgevano un’attività gestoria che costituisce presupposto dell’imposizione e, quindi, erano obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; c) l’imposta unica sulle scommesse era applicabile a tutti gli operatori che gestivano le scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui erano stabiliti e dalla liceità dell’attività svolta, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali ed esteri nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi; d) il centro di trasmissioni (di seguito CTD) che inviavai dati di gioco per conto di un allibratore privo di concessione avente sede in un altro stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, era soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art 1, comma 66, lett. b), della l. 13 dicembre 2010, n. 220, godendo in caso contrario di una irragionevole esenzione; e) quanto all’esimente di cui all’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e all’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, l’incertezza normativa nella materia in argomento era esistita solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla citata l. n. 220 del 2010, non essendo, dunque, invocabile nella presente controversia, relativa all’anno d’imposta 2014. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e M M proponeva no ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente disattesa l’istanza di trattazione della presente controversia in pubblica udienza. 1.1.In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si veda in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020). 1.2.In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. 1.3.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è né nuovo né inedito nella giurisprudenza di questa Corte, sicché è preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. n. 26480 del 20/11/2020). 2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e M M è affidato a complessivi nove motivi, due dei quali definiti pregiudiziali e altri due definiti preliminari. I motivi saranno, peraltro, rinumerati in questa sede per esigenze di chiarezza espositiva. 2.1.Con il primo motivo (in ricorso indicato come primo motivo pregiudiziale)si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, della menzionata legge. Secondo la prospettazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un soggetto equiparato ai soggetti concessionari e regolarizzati, sicché dovrebbe corrispondere l’imposta come obbligato principale e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 504 del 1998, con conseguente errata determinazione dell’imposta. 2.2.Con il secondo motivo (in ricorso indicato come secondo motivo pregiudiziale) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.In buona sostanza, la ricorrente compie una critica serrata di Corte di giustizia della UE 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, Stanleyparma, definita illogica e contraddittoria, chiedendo la proposizione di nuove questioni pregiudiziali alla medesima Corte di giustizia. 2.3.Con il terzo motivo (in ricorso indicato come primo motivo preliminare) si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia in merito alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi sulle contestate eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, concernenti: 1) l’omessa indicazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente a cui inoltrare il ricorso; 2) l’omessa indicazione delle modalità per procedere alla notifica, in via telematica, del ricorso, con la chiara specificazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato. 2.4.Con il quarto motivo (in ricorso indicato come secondo motivo preliminare) si lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia in merito alla violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1998. In particolare, si evidenzia che dal 01/04/2014 al 23/04/2014 non sussisterebbe il presupposto impositivo in ragione della cessione del CTD da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.Con il quinto motivo (in ricorso indicato come primo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 , per avere la CGT2 erroneamente ritenuto la sussistenza, in capo al CTD , del presupposto impositivo della gestione delle scommesse. 2.6.Con il sesto motivo (in ricorso indicato come secondo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o alla falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288, concernente il presupposto territoriale dell’imposta. 2.7.Con il settimo motivo (in ricorso indicato come terzo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi del diritto unionale di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, con conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE. 2.8.Con l’ottavo motivo (in ricorso indicato come quarto motivo di merito) si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472del 1997, dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CGT2 ritenuto l’illegittimità delle sanzioni. 2.9.Con il nono motivo (in ricorso indicato come quinto motivo di merito) si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 disposto la condanna alle spese in favore di ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. 3.Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: - sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica; - sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; - l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; - l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; - la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011; - quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011; -l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione. 4.Alla luce dei superiori principi possono essere unitariamente esaminati e rigettati i motivi di ricorso primo, secondo, quinto, sesto , settimo e ottavo , anche laddove viene contestata un’omessa pronuncia da parte della CGT2, non essendo precluso l’esame nel merito delle questioni sottoposte a questa Corte (cfr. Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018). 4.1.Inoltre, c ome già precisato, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché le richieste di rinvio ex 267 TFUE e alla Corte cost., collegate ai motivi sopra esposti, vanno rigettate in ragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni. 5.Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 5.1.La ricorrente deduce l’omissione di alcune indicazioni in seno all’avviso di accertamento che, peraltro, non è trascritto né allegato, con conseguente difetto di autosufficienza, anche con riferimento all’effettiva proposizione delle relative contestazioni nei giudizi di merito. 5.2.In ogni caso l’eventuale omessa indicazione della CTP competente al pari della omessa indicazione dell’indirizzo PEC dell’Ufficio non rappresentano elementi idonei a determinare la nullità dell’atto impositivo, anche perché non hanno impedito ai ricorrenti di difendersi nel merito, impugnando tempestivamente l’avviso. 6.Il quarto motivo è inammissibile. 6.1.Si fa riferimento ad un soggetto (tale Frivola) del tutto estraneoal presente contenzioso, riguardante M M. 7.Il nono motivo è infondato. 7.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel processo tributario, alla parte pubblica (…) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo» (Cass.n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019). 7.2.Ne consegue che ADM, seppure rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, ha diritto alla liquidazione delle spese in suo favore. 8.In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 23.343,30. 8.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,