CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 34027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 08/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 14/01/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 2, 110 e 648 cod. pen. (capo B), confermando nel resto l'appellata sentenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. perì. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente motivato in punto di dosimetria della pena da infliggere (segnatamente, i giudici di appello, in riforma della sentenza di primo grado, hanno ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche, in considerazione del modesto pregiudizio economico arrecato alla persona offesa e della sostanziale incensuratezza dell'imputato al momento in cui il reato venne commesso: circostanza questa valutata dal giudice di primo grado al fine di escludere la recidiva, ma ad opinione del Collegio, meritevole di operare un'ulteriore riduzione della pena al di sotto del minimo edittale) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui la gradazione sulla pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte adeguatamente motivato, senza vizi logici, in punto di trattamento sanzionatorio a pag. 2 della sentenza impugnata; che, peraltro, il ricorrente, con l'atto di appello non aveva neanche chiesto che le invocate circostanze attenuanti generiche fossero riconosciute nella massima estensione prevista dalla legge, sicché nessuno specifico obbligo motivazionale incombeva sulla Corte in ordine alla specifica questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18