CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 29022/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5649/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2018/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/7/2021, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di MauroVittorio Quattrina al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attorein conseguenza del carattere diffamatorio di quanto esposto inun docufilm realizzato e diffuso dal Quattrina, intitolato “ La memoria di [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto la narrazione dei fatti legati all’eccidio nazifascistaavvenuto a [OSCURATO:PERSONA] in Colle nell’aprile del 1945; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’assenza di alcun carattere diffamatorio del docufilm denunciatodall’attore, tanto nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quanto nei confronti del relativo fratello, [OSCURATO:PERSONA], indicato come uno dei protagonisti delle vicende relative narrate nel documentario; conla stessa decisione la corte territoriale ha altresì confermato la decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di alcuna conseguenza dannosa concretamente subita in conseguenza della diffusione del filmato; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; MauroVittorio Quattrina resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c., per violazione Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Venezia erroneamente ed illegittimamente interpretato la domanda giudiziale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (in grave violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.), ome ttendo di pronunciarsi su tuttala domanda attorea e, quindi, anche in ordine alla questione della naturadiffamatoria del docufilm ; nonché sul merito della domanda di risarcimentodel danno proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c., per violazione dell’art. 183, comma sesto, c.p.c. e, segnatamente, delle norme dettate da tale ultima disposizione in tema di jus poenitendi dell’attore, per aver la Corte d’appello di Venezia erroneamente ritenutotardiva la domanda di accertamento della natura diffamatoria deldocufilm espressamente formulata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella propria primamemoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la corte territoriale, pur avendo affermato lacorrettezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva interpretato in termini riduttivi la domanda attrice, ha comunque proceduto all’esame della natura diffamatoria del docufilm dedotto in giudizio e, dunque, del merito della domanda risarcitoria proposta dall’odiernoricorrente; inparticolare, il giudice d’appello ha espressamente affermato ( cfr. pag. 4 del la sentenza impugnata ) che “ anche volendo interpretare la domandaproposta dal Verzotto come domanda di accertamento della natura diffamatoria dell’opera, tenuto conto non solo della sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, del suo sostanziale contenutoe con riguardo alle finalità che la parte intendeva perseguire, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tanto da ritenerla implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, ritiene il Collegio che la stessa sia infondata”per le ragioni dedotte nelle pag ine 5 e 6 della sentenza; devono pertanto ritenersi inammissibili (in ragione della relativa irrilevanza)le censur e avanzat e in questa sede dal ricorrente , tanto in relazione alla pretesa omessa pronuncia denunciata , quanto in relazione al contestato giudizio di tardività della domanda di accertamento della natura diffamatoria del docufilm espressamente formulatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella propria prima memoria ex art. 183, commasesto, c.p.c. ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 51 c.p., per aver la Corte d’appello di Veneziaerroneamente escluso la natura diffamatoria nei confronti della memoriadi [OSCURATO:PERSONA] dei contenuti del docufilm “ La memoria diGiano”, realizzato e diffuso dal Quattrina; ilmotivo è inammissibile. osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l ’ aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri insistendopropriamente il Verzotto nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte d’appello di Venezia erroneamente ritenuto che nel giudizio che ci occupa non Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sarebbe stata raggiunta la prova del danno morale soggettivo da lesione del proprio onore e della propria reputazione subito da [OSCURATO:PERSONA] conseguenza dei fatti per cui è causa; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, ex art, 360, comma 1°, n. 5), per averela Corte d’appello di Venezia omesso di considerare numerose circostanze di fatto sulla base delle quali la medesima corte avrebbe dovutosenz’altro inferire, per il tramite di un ragionamento presuntivo, lasussistenza del danno morale soggettivo da lesione del proprio diritto all’onore ed alla reputazione patito da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza deifatti per cui è causa; il quarto e il quinto motivo – congiuntamente esaminabili per ragionidi connessione – sono inammissibili; osservail Collegio come – al di là dell’inammissibile prospettazione , attraversoil quarto motivo, della rilettura nel merito dei fatti di causa edelle prove ( secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede), o dell’inammissibil ità derivante , in relazione al quinto motivo, dallaviolazione dell’art . 348 - ter c.p.c. ( nella misura in cui la sentenza impugnatarisulta aver confermato la decisione del primo giudice sulla basedelle medesime considerazioni in fatto, con la conseguente non invocabilitàdel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in sede di legittimità ) – le due censure in esame debbano ritenersi assorbite dalla rilevata inammissibilità delle tre precedenti censure, atteso che , una volta esclusoil carattere diffamatorio ( e dunque illecito ) del comportamento delconvenuto, deve escludersi alcuna rilevanza all’eventuale vizio della sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di eventuali conseguenzedannose a carico dell’odierno istante ;Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 5649/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presuppos