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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2016

Cassazione n. 19267/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14955-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 2788/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14955/2016 Cron.

Rep.

Ud.17/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza dell’8 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia; - che la domanda dell’attrice aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e temporaneamente collocata in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con impiego in distacco presso l’[OSCURATO:PERSONA] prima di essere destinata nei ruoli del Ministero della Giustizia, con profilo di “direttore amministrativo”, Area III, fascia economica F3, già C2, a partecipare alla selezione indetta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo di temporaneo inserimento nel ruolo ad esaurimento presso quella amministrazione per la progressione in fascia retributiva F4; pertanto, la ricorrente aveva chiesto la condanna delle amministrazioni predette all’attribuzione dell’inquadramento rivendicato ed al pagamento delle differenze retributive maturate, alla corresponsione di un assegno personale che tenesse conto del fondo di produttività di cui fruiva presso la precedente amministrazione ed al ristoro della perdita economica dovuta all’uscita dal fondo di previdenza del MEF (domande, queste ultime due, poi rinunciate); - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame sollevata dalle Amministrazioni allora appellanti e altresì infondata nel merito la pretesa della Lisi, per essere stato il bando per le progressioni retributive presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze formulato con richiamo all’accordo nazionale del 26.10.2010, in cui si specifica che il personale ammesso alle relative procedure selettive deve appartenere al ruolo MEF; pertanto, la Corte territoriale ha interpretato in questo senso il bando che di quell’accordo rappresenta il corollario, per l’effetto ritenendo legittima l’esclusione dalla relative procedure del personale proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato ed inserito solo in via provvisoria e ad esaurimento nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale conclusione era confermata dalla non configurabilità ai sensi di legge di un diritto incondizionato del dipendente alla progressione economica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lisi, affidando l’impugnazione a quattro motivi; i Ministeri intimati non hanno svolto attività difensiva; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, articolato su quattro censure, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e 111 Cost. (1.1), il travisamento del fatto e della prova (1.2), la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, e 1362 c.c. in relazione al DM 27.3.2009, al d.lgs. n. 283/1998, al d.lgs. n. 300/1999, al DM 28.12.2000 n.1390 e al CCNL di comparto in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (1.3) ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e 1362 c.c. in relazione all’accordo sindacale 26.10.2010 (1.4), imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente condotto la propria opera interpretativa tesa alla ricerca della comune intenzione delle parti dell’accordo sindacale assunto a presupposto del bando di indizione della selezione per il passaggio di fascia avendo a riferimento il DM 27.3.2009 di approvazione del ruolo unico del personale del MEF, non prodotto in atti e non rimesso alla cognizione del giudice trattandosi di atto amministrativo, travisato nel suo contenuto per ricomprendere anche il personale proveniente dall’ETI e non letto in coordinamento con i richiamati atti normativi che, nella loro formulazione letterale, depongono per il pieno inserimento del predetto personale nel ruolo unico dei dipendenti MEF; - che, con il second o motivo, anch’esso articolato su quattro censure, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 e 40, d.lgs. n. 165/2001 (2.1), la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNI del 16.2.1999 (2.2) ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sotto un duplice profilo (2.3 e 2.4), la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non ravvisandosi nelle invocate disposizioni alcun impedimento alla progressione di carriera del personale proveniente dall’ETI non desumibile neppure dalla posizione di comando temporaneo in cui quel personale versava presso il MEF, tanto più che la Corte nel considerare la dipendenza dal MEF in termini meramente formali ometteva di indicare il datore di lavoro sostanziale non tenendo conto della riconducibilità al MEF della sua complessiva vicenda lavorativa; - che con il terzo motivo, articolato su due censure poste sotto le seguenti rubriche “violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 112/2010” (3.1) e “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001” (3.2) imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente, alla stregua della richiamata normativa, ritenuto eccedentario il personale proveniente dall’ETI, ricadendo nella violazione del principio di uguaglianza con ildiscriminare quel personale rispetto a quello del MEF; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. è prospettata in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere ammissibili i motivi di gravame avanzati dal Ministeri allora appellanti in ordine alla statuizione intesa a riconoscere all’odierna ricorrente la superiore fascia economica a fronte della mancata contestazione da parte dei medesimi della causa petendi della relativa domanda nel giudizio di primo grado ed a disattendere gli elementi che alla stregua del principio di non contestazione dovevano ritenersi provati e idonei a fondare il diritto azionato; - che il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, non valendo i rilievi sollevati in ordine all’interpretazione che del bando in questione ha accolto la Corte territoriale ad inficiarne la validità, basata su una lettura dell’accordo sindacale circa la progressione di carriera nell’ambito del MEF, richiamato dal bando, per la quale nell’accordo sarebbe espressamente specificato che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno della medesima area, deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione dunque del personale proveniente dall’ETI che risultava inserito solo in via provvisoria e ad esaurimento, lettura neppure fatta oggetto di censura da parte della ricorrente, che si limitava a riportare il testo del bando, recante anche le cause di esclusione, che non accennavano alla posizione del personale proveniente dell’ETI, ritenendo ciò sufficiente a comprovare l’erroneità del pronunzia della Corte territoriale, senza, tuttavia, alcuna replica a quanto sul punto la Corte aveva puntualmente rilevato nella motivazione della sentenza circa la rilevanza di quelle cause di esclusione nell’ambito della sfera soggettiva di operatività del bando, limitata al personale effettivo; - che pari menti infondato risulta il terzo motivo, non valendo i riferimenti normativi invocati a confutare la lettura che degli stessi ha operato la Corte territoriale approdando alla conclusione dell’estraneità del personale proveniente dall’ETI al ruolo del personale del MEF e l’apprezzamento a questa stregua operato dalla Corte medesima in termini di ragionevolezza e di non discriminazione dell’esclusione dalla selezione per l’accesso alla superiore fascia economica del personale proveniente dall’ETI tra cui la ricorrente; - che, di contro, inammissibile si rivela il quarto motivo nel quale, mentre non si dà conto delle originarie difese delle Amministrazioni convenute, limitandosi a riportare il passo della sentenza di primo grado in cui si afferma che il diritto rivendicato dall’odierna ricorrente “non è contestabile né è in contestazione”, si tende surrettiziamente a suggerire l’adesione all’opposta interpretazione del giudice di prime cure; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - non è dovuta pronuncia sull e spese, non avendo i Ministeri intimati svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14955-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 2788/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14955/2016 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell’8 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia; - che la domanda dell’attrice aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e temporaneamente collocata in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con impiego in distacco presso l’[OSCURATO:PERSONA] prima di essere destinata nei ruoli del Ministero della Giustizia, con profilo di “direttore amministrativo”, Area III, fascia economica F3, già C2, a partecipare alla selezione indetta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo di temporaneo inserimento nel ruolo ad esaurimento presso quella amministrazione per la progressione in fascia retributiva F4; pertanto, la ricorrente aveva chiesto la condanna delle amministrazioni predette all’attribuzione dell’inquadramento rivendicato ed al pagamento delle differenze retributive maturate, alla corresponsione di un assegno personale che tenesse conto del fondo di produttività di cui fruiva presso la precedente amministrazione ed al ristoro della perdita economica dovuta all’uscita dal fondo di previdenza del MEF (domande, queste ultime due, poi rinunciate); - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame sollevata dalle Amministrazioni allora appellanti e altresì infondata nel merito la pretesa della Lisi, per essere stato il bando per le progressioni retributive presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze formulato con richiamo all’accordo nazionale del 26.10.2010, in cui si specifica che il personale ammesso alle relative procedure selettive deve appartenere al ruolo MEF; pertanto, la Corte territoriale ha interpretato in questo senso il bando che di quell’accordo rappresenta il corollario, per l’effetto ritenendo legittima l’esclusione dalla relative procedure del personale proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato ed inserito solo in via provvisoria e ad esaurimento nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale conclusione era confermata dalla non configurabilità ai sensi di legge di un diritto incondizionato del dipendente alla progressione economica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lisi, affidando l’impugnazione a quattro motivi; i Ministeri intimati non hanno svolto attività difensiva; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, articolato su quattro censure, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e 111 Cost. (1.1), il travisamento del fatto e della prova (1.2), la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, e 1362 c.c. in relazione al DM 27.3.2009, al d.lgs. n. 283/1998, al d.lgs. n. 300/1999, al DM 28.12.2000 n.1390 e al CCNL di comparto in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (1.3) ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e 1362 c.c. in relazione all’accordo sindacale 26.10.2010 (1.4), imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente condotto la propria opera interpretativa tesa alla ricerca della comune intenzione delle parti dell’accordo sindacale assunto a presupposto del bando di indizione della selezione per il passaggio di fascia avendo a riferimento il DM 27.3.2009 di approvazione del ruolo unico del personale del MEF, non prodotto in atti e non rimesso alla cognizione del giudice trattandosi di atto amministrativo, travisato nel suo contenuto per ricomprendere anche il personale proveniente dall’ETI e non letto in coordinamento con i richiamati atti normativi che, nella loro formulazione letterale, depongono per il pieno inserimento del predetto personale nel ruolo unico dei dipendenti MEF; - che, con il second o motivo, anch’esso articolato su quattro censure, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 e 40, d.lgs. n. 165/2001 (2.1), la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNI del 16.2.1999 (2.2) ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sotto un duplice profilo (2.3 e 2.4), la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non ravvisandosi nelle invocate disposizioni alcun impedimento alla progressione di carriera del personale proveniente dall’ETI non desumibile neppure dalla posizione di comando temporaneo in cui quel personale versava presso il MEF, tanto più che la Corte nel considerare la dipendenza dal MEF in termini meramente formali ometteva di indicare il datore di lavoro sostanziale non tenendo conto della riconducibilità al MEF della sua complessiva vicenda lavorativa; - che con il terzo motivo, articolato su due censure poste sotto le seguenti rubriche “violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 112/2010” (3.1) e “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001” (3.2) imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente, alla stregua della richiamata normativa, ritenuto eccedentario il personale proveniente dall’ETI, ricadendo nella violazione del principio di uguaglianza con ildiscriminare quel personale rispetto a quello del MEF; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. è prospettata in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere ammissibili i motivi di gravame avanzati dal Ministeri allora appellanti in ordine alla statuizione intesa a riconoscere all’odierna ricorrente la superiore fascia economica a fronte della mancata contestazione da parte dei medesimi della causa petendi della relativa domanda nel giudizio di primo grado ed a disattendere gli elementi che alla stregua del principio di non contestazione dovevano ritenersi provati e idonei a fondare il diritto azionato; - che il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, non valendo i rilievi sollevati in ordine all’interpretazione che del bando in questione ha accolto la Corte territoriale ad inficiarne la validità, basata su una lettura dell’accordo sindacale circa la progressione di carriera nell’ambito del MEF, richiamato dal bando, per la quale nell’accordo sarebbe espressamente specificato che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno della medesima area, deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione dunque del personale proveniente dall’ETI che risultava inserito solo in via provvisoria e ad esaurimento, lettura neppure fatta oggetto di censura da parte della ricorrente, che si limitava a riportare il testo del bando, recante anche le cause di esclusione, che non accennavano alla posizione del personale proveniente dell’ETI, ritenendo ciò sufficiente a comprovare l’erroneità del pronunzia della Corte territoriale, senza, tuttavia, alcuna replica a quanto sul punto la Corte aveva puntualmente rilevato nella motivazione della sentenza circa la rilevanza di quelle cause di esclusione nell’ambito della sfera soggettiva di operatività del bando, limitata al personale effettivo; - che pari menti infondato risulta il terzo motivo, non valendo i riferimenti normativi invocati a confutare la lettura che degli stessi ha operato la Corte territoriale approdando alla conclusione dell’estraneità del personale proveniente dall’ETI al ruolo del personale del MEF e l’apprezzamento a questa stregua operato dalla Corte medesima in termini di ragionevolezza e di non discriminazione dell’esclusione dalla selezione per l’accesso alla superiore fascia economica del personale proveniente dall’ETI tra cui la ricorrente; - che, di contro, inammissibile si rivela il quarto motivo nel quale, mentre non si dà conto delle originarie difese delle Amministrazioni convenute, limitandosi a riportare il passo della sentenza di primo grado in cui si afferma che il diritto rivendicato dall’odierna ricorrente “non è contestabile né è in contestazione”, si tende surrettiziamente a suggerire l’adesione all’opposta interpretazione del giudice di prime cure; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - non è dovuta pronuncia sull e spese, non avendo i Ministeri intimati svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’
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