CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare una non meglio precisata violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione alla presenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 cpo, la tenuta della motivazione spesa sulla pena, comunque eccessiva, e una non corretta qualificazione del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione deve regioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impudnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P,Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.