CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 45975/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 18/06/2021 del tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione allo stesso di un manufatto previa revoca del già disposto dissequestro del medesimo immobile in favore di 0.4 tffilt"re "anta, [OSCURATO:PERSONA], corysentenzaldel 22 ottobre 2020, rigettava l'istanza. 2. Avverso la suindicata pronuncia del predetto tribunale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevano un motivo di impugnazione. 3. Deduce la violazione della legge penale per mancata applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato oltre al vizio di carenza e illogicità della motivazione. Il giudice avrebbe affrontato solo l'eccezione sulla demanialità dell'immobile mentre non avrebbe valutato il rilievo difensivo relativo alla restituzione dell'immobile in ragione del principio per cui la restituzione dell'immobile abusivo deve di regola essere effettuata in favore di colui cui sia stata sottratta la disponibilità del medesimo al momento del sequestro. Si osserva invero come la questione della ammissibilità della usucapione rivendicata dall'istante sull'immobile e rientrata nel fuoco della valutazione del giudice costituiva solo un argomento incidentale rispetto a quello principiale suindicato, rimasto inevaso. 4. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento censurato. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., come nel caso di specie, non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, e l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del corollario di cui al brocardo "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (ex multis, sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 Rv. 271460 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166). 5. Consegue che i motivi del ricorso sono assorbiti dal contenuto della presente pronuncia. P.Q.M. qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4, c. p. p., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma quale giudice competente Così deciso il 03/11/2021. Il pnsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]