CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 18423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 34005/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, piazza d'Aracoeli n. 1, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Sistina n. 42, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari 4 aprile 2019 n. 156; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede.R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 Nel 2012 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Sassari - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere stata da questi truffata e chiedendone la condanna al risarcimento del danno o, in subordine, alla restituzione dell'indebito. 1.1. A fondamento della domanda espose che: -) [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) nel 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. decise di "realizzare un programma di investimenti nel settore della cantieristica della nautica da diporto", settore nel quale era attiva la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -) a tal fine si rivolse ad un mediatore, [OSCURATO:PERSONA]: -) questi intavolò trattative con tale [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi poi un truffatore, il quale falsamente dichiarò di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere un mandatario della società [OSCURATO:PERSONA]; -) all'esito delle suddette trattative, il sedicente [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne da [OSCURATO:PERSONA] la consegna di assegni circolari tratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'ordine della [OSCURATO:PERSONA] per l'importo complessivo di 400.000 euro; -) tali assegni tuttavia erano stati consegnati a [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione attorea, al solo fine di "costituire un fondo a garanzia delle serietà delle intenzioni della [OSCURATO:SOCIETA]", con l'intesa che essi dovessero rimanere in possesso fiduciario del mediatore [OSCURATO:PERSONA], e con espresso divieto di consegna a terzi; -) i suddetti assegni, incautamente consegnati da [OSCURATO:PERSONA] al sedicente [OSCURATO:PERSONA], vennero poi posti all'incasso da [OSCURATO:PERSONA], nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna ragione di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; -) [OSCURATO:PERSONA], richiesto della restituzione dell'importo indebitamente incassato, la rifiutò deducendo che i titoli erano stati legittimamente incassati a titolo di caparra in esecuzione del contratto di compravendita di una imbarcazione, stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 2. Costituitisi i convenuti, il Tribunale di Sassari con sentenza 14 luglio 2016 n. 1048 accolse la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 400.000 "oltre interessi legali e rivalutazione" dal 14 gennaio 2010, data di incasso degli assegni. La sentenza venne appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via principale e da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. 3. La Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, con sentenza 4 aprile 2019 n. 156 rigettò entrambi gli appelli. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che correttamente il Tribunale avesse affermato la responsabilità aquiliana di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento di tale decisione il Tribunale osservò che: -) non era mai stato contestato che gli assegni fossero stati effettivamente t4/ incassati e versati nelle casse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -) [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], allorché pose all'incasso i suddetti assegni agì - quanto meno - con dolo eventuale, per avere incassato un rilevante importo senza conoscere l'emittente né la ragione della prestazione; -) la giustificazione del convenuto, secondo cui la somma di euro 400.000 era stata incassata a titolo di caparra in esecuzione del contratto di compravendita di un natante a tale [OSCURATO:PERSONA], non solo non era stata provata, ma non era neanche credibile. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ha notificato un controricorso anche [OSCURATO:PERSONA], convenuto nel giudizio di primo grado quale corresponsabile ex articolo 2055 c.c., chiedendo che sia accertata la formazione del giudicato interno in merito alla esclusione di una sua corresponsabilità.R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81 e 102 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi così riassumibile: -) il giudice di primo grado escluse che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato complice di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordire la truffa ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], e su tale statuizione si era formato il giudicato; -) di conseguenza, se pur è vero che [OSCURATO:PERSONA] presentò all'incasso gli assegni circolari tratti dalla [OSCURATO:SOCIETA], ciò fece soltanto "in quanto amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]"; -) di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto ritenere "privo di legittimazione passiva" rispetto alla domanda attorea, ed erroneamente la Corte d'appello ritenne il contrario. 1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto è infondata la lamentata violazione dell'articolo 102 c.p.c., in quanto mai nel presente giudizio si è fatta questione circa l'integrità del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari. In secondo luogo è infondata la lamentata violazione dell'articolo 101 c.p.c., dal momento che la società attrice ha fatto valere un diritto proprio, e non un diritto altrui. 1.2. Ove poi, benevolmente, si volesse prescindere dai riferimenti normativi invocati dal ricorrente, il motivo andrebbe in ogni caso rigettato. A fondamento della domanda la società attrice dedusse un fatto molto semplice: e cioè che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto porre all'incasso assegni per importi non sorretti da una iuxta causa obligationis; e che comunque, una volta incassati, avrebbe dovuto restituirli alla società traente. La società attrice, dunque, pose a fondamento della domanda una condotta illecita personalmente tenuta da [OSCURATO:PERSONA], e tanto bastava per ritenere sussistente la "legittimazione passiva" del convenuto. 2. Il secondo motivo di ricorso. R.G.N. 34005/1 Camera di consiglio del 6.5.2022 Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la domanda proposta contro di lui dalla [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare. A sostegno del motivo deduce, in sostanza, che la responsabilità civile in cui dovesse incorrere l'amministratore unico di una società commerciale può essere fatta valere, dopo il fallimento di questa, soltanto dal curatore fallimentare, e non da altri soggetti. 2.1. Il motivo è infondato. In primo luogo è infondato perché l'articolo 146 della legge fallimentare disciplina "le azioni di responsabilità contro gli amministratori", e le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono quelle di cui agli articoli 2393 e ss. c.c.: le azioni, cioè, con le quali il socio od il terzo fanno valere la responsabilità dell'amministratore per avere - in violazione dei propri obblighi gestòri - provocato il depauperamento del patrimonio sociale. Ma nel caso di specie la società attrice non si è mai doluta del fatto che ivv [OSCURATO:PERSONA], con la propria condotta, avesse depauperato il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]: al contrario, si è doluta del fatto che questi avesse favorito una condotta illegittima della società, arricchitasi (e non impoveritasi) a danno della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 2395 c.p.c., il quale stabilisce che le disposizioni sulle azioni di responsabilità prevista dagli articoli 2393-2394 bis c.c. "non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori". 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Premesso che la suddetta eccezione venne sollevata da altro litisconsorte, ma che tale circostanza non ne impedirebbe l'esame in questa sede, il ricorrente R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 sostiene che erroneamente il Tribunale ha individuato il /ocus commissi delicti nella città di Sassari, ovvero la città ove aveva sede la filiale dell'istituto di credito che, su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA], emise i titoli che si assumono indebitamente incassati. Deduce il ricorrente che il tocus commissi delicti andava invece individuato nel luogo ove l'assegno era stato incassato (e cioè Pisa). 3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché il ricorrente non chiarisce in quali termini l'eccezione di incompetenza venne sollevata nel giudizio di primo grado, ed in particolare se chi la sollevò abbia correttamente indicato tutti i potenziali fori alternativi, ivi compresi quelli del luogo in cui la società convenuta aveva un rappresentante abilitato a stare in giudizio. 3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto, per ammissione dello stesso ricorrente, l'eccezione di incompetenza per territorio fu sollevata dal solo [OSCURATO:PERSONA], e solo da questi fu riproposta in appello. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ha prestato acquiescenza ex articolo 329 c.p.c. al capo di sentenza di primo grado con cui venne rigettata la suddetta eccezione, e non può far valere la questione di competenza nella presente sede. Non giova al ricorrente la giurisprudenza da questi invocata (in particolare Cass. 16007/11), secondo cui il giudice che accolga l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata da uno soltanto dei convenuti, in caso di litisconsorzio facoltativo, deve spogliarsi dell'intera causa. Un conto, infatti, è stabilire quali siano gli effetti dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza; ben altra questione è stabilire se il litisconsorte facoltativo che: a) non abbia sollevato l'eccezione di competenza; b) non ne abbia impugnato il rigetto; c) non abbia aderito all'impugnazione del rigetto proposta da altri litisconsorti, possa poi per la prima volta proporre in cassazione la relativa questione. R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 La giurisprudenza invocata dal ricorrente si è occupata del primo dei suddetti problemi, e dunque è irrilevante ai fini della soluzione del secondo. Problema che invece va risolto affermando il seguente principio: nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata dal Tribunale, e in grado di appello tale statuizione sia impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il rigetto della suddetta eccezione anche in grado di appello non può essere impugnato per cassazione da coloro che in grado di appello non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'articolo 329 c.p.c.. 3.2. Il motivo in esame - lo si rileva solo ad abundantiam - è in ogni caso anche infondato nel merito. La società attrice dedusse di aver subito un danno in conseguenza della indebita negoziazione di sei assegni circolari, o comunque dell'illegittimo rifiuto della restituzione del relativo importo. Il diritto al risarcimento del danno sorge ex articolo 1173 c.c. nel luogo in cui il danno si verifica. Il depauperamento patrimoniale causato dalla indebita negoziazione d'un titolo, così come dal doloso rifiuto di restituzione d'una somma indebitamente percetta, si verifica nel luogo in cui l'importo facciale del titolo è addebitato al traente: e dunque nel luogo in cui questi intrattiene il rapporto di conto corrente con l'istituto di credito trattario. Né viene in rilievo la giurisprudenza invocata dal ricorrente a p. 18 del ricorso, in quanto relativa alla competenza del giudice penale, ovviamente sottratta alla regola di cui all'art. 20 c.p.c.. 4. Il quarto motivo di ricorso. Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 1994, 2043 e 2697 c.c.; nonché degli artt. 185 e 348 codice penale. In sostanza deduce che erroneamente la Corte d'appello lo ha ritenuto colpevole del reato di ricettazione, e conseguentemente condannato al risarcimento del danno. R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 4.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Innanzitutto il motivo è inammissibile perché muove da un falso presupposto: ovvero quello secondo cui la Corte d'appello di Cagliari lo avrebbe condannato al risarcimento del danno per avere commesso il delitto di ricettazione. Ma la Corte d'appello non ha affatto accolto la domanda attorea sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un reato di qualunque sorta; l'ha invece accolta sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un fatto illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c. 4.2. Il motivo in ogni caso è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha accolto la domanda di risarcimento del danno aquiliano dopo aver accertato l'oggettiva esistenza di una condotta illecita (incassare una somma che si sa, o si dovrebbe sapere, non dovuta); e la natura colposa di essa (sul presupposto che nessuna persona di comune avvedutezza incassa 400.000 euro senza sapere da chi provengano e per quale titolo). La Corte d'appello ha dunque accolto la domanda aquiliana dopo avere accertato l'esistenza di una condotta illecita e la natura colposa di essa: trattasi dunque di statuizione conforme a diritto. 5. Il quinto motivo di ricorso. Col quinto motivo il ricorrente, prospettando la violazione delle medesime norme già indicate con riferimento al quarto motivo di ricorso, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto "non convincenti le giustificazioni addotte dal Politi per contestare la propria responsabilità". Deduce il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe in tal modo invertito l'onere della prova. 5.1. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che [OSCURATO:PERSONA] dapprima incassò, e poi rifiutò di restituire, un ingente pagamento privo di giustificazione causale.R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 Una volta accertato questo fatto, esso era di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda attorea, e sarebbe stato onere del convenuto dimostrare la sussistenza di una giusta causa vuoi del pagamento, vuoi del rifiuto di restituirlo. L'esistenza d'una "giusta causa" del pagamento costituiva infatti un fatto impeditivo della domanda, e come tale doveva essere provato dal convenuto. Pertanto la Corte d'appello, là dove ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che esso non aveva "addotto una giustificazione convincente per contestare la propria responsabilità" non ha affatto invertito l'onere della prova, ma ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il fatto costitutivo dell'eccezione deve essere provato dal convenuto. 6. Il sesto motivo di ricorso. Anche col sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2043 c.c., nonché degli articoli 185 e 648 codice penale. Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che l'odierno ricorrente fosse "consapevole della provenienza illecita" dei titoli posti all'incasso. Anche con questo motivo, al pari del quarto, il ricorrente torna a sostenere che la Corte d'appello avrebbe pronunciato una sentenza illegittima per aver accolto la domanda di condanna senza aver accertato la commissione di alcun reato a suo carico. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni già esposte al § 4.2 che precede. Lo stabilire, poi, se nel caso di specie sussistesse o non sussistesse la prova del dolo eventuale a carico del convenuto Politi è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede. 7. Il settimo motivo di ricorso. Col settimo motivo il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale, affermando che tale prova doveva desumersi dalla circostanza che Fabrizio R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 Politi avesse posto all'incasso gli assegni più volte ricordati senza conoscere l'emittente, né la causa del pagamento. Nella illustrazione del motivo il ricorrente riprende e sviluppa temi già presenti nella illustrazione dei precedenti motivi di ricorso, sostenendo che nel caso di specie la prova del reato di ricettazione non esisteva; che il legittimo portatore di un titolo di credito non è tenuto a compiere alcun accertamento prima di presentarlo all'incasso; che la buona fede di chi presenta per l'incasso un titolo di credito si presume ai sensi dell'articolo 1994 c.c.; che i titoli di credito più volte ricordati erano conformi alle prescrizioni di legge dal punto di vista formale e sostanziale. 7.1. Il motivo è inammissibile, al pari del quarto, perché muove da un erroneo presupposto interpretativo: e cioè che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato a risarcire i danni causati dal delitto di ricettazione. Il giudice di merito, tuttavia, ha ritenuto fondata la domanda di danno limitandosi a rilevare che la condotta del convenuto costituiva un illecito civile (e cioè aver versato nelle casse della [OSCURATO:PERSONA] somme di cui non conosceva né la provenienza, né la causa giustificativa): e tanto bastava a sorreggere la decisione, a prescindere dall'esistenza d'un fatto reato. Dunque non rilevano nel nostro caso le norme sulla circolazione dei titoli di credito, dal momento che la Corte d'appello ha ravvisato l'illecito non nell'avere ottenuto con frode il pagamento d'un titolo non negoziabile, ma nell'avere consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di incassare prima, e trattenere poi, un pagamento privo di giustificazione. 8. L'ottavo motivo di ricorso. Con l'ottavo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché fondata su una motivazione insanabilmente contraddittoria. Tale contraddittorietà consisterebbe in ciò: che la Corte d'appello avrebbe da un lato accertato che il presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] venne informato dell'illegittimo incasso dei titoli il giorno successivo alla negoziazione, e nello stesso tempo affermato che [OSCURATO:PERSONA] incassò i titoli "senza conoscere l'emittente e la ragione della prestazione". R.G.N. 34005719 Camera di consiglio del 6.5.2022 In pratica - questo il nucleo della censura - non si sarebbe potuto addebitare a [OSCURATO:PERSONA] di aver saputo, o almeno sospettato, della provenienza illecita di titoli incassati prima ancora che il traente ne denunciasse l'illegittima negoziazione. 8.1. Il motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, la circostanza che il presidente del collegio sindacale al momento della negoziazione dei titoli fosse all'oscuro della loro provenienza non implica affatto che anche l'amministratore ne fosse del pari ignaro. Sotto questo aspetto, pertanto, la sentenza non è né contraddittoria, né illogica. 8.2. In secondo luogo, una sentenza può dirsi nulla ex articolo 132 c.p.c. soltanto quando la sua motivazione contenga affermazioni irriducibilmente contrastanti: e non vi è contrasto irriducibile tra l'affermare la colpa di chi incassi dei titoli di credito senza sapere donde provengano, e il rilevare che il traente di quei titoli ne denunciò l'illegittima negoziazione il giorno dopo f4/ l'incasso. 9. Il nono motivo di ricorso. Anche col nono motivo il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione. L'illustrazione del motivo sviluppa un ragionamento così riassumibile: -) sia [OSCURATO:PERSONA], sia l'altro convenuto [OSCURATO:PERSONA] (sindaco della [OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio di merito si difesero sostenendo di avere in buona fede ritenuto che l'incasso dei sei titoli di credito tratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'ordine della [OSCURATO:PERSONA] costituisse la caparra versata in esecuzione di un contratto di vendita di un natante a tale [OSCURATO:PERSONA]; -) tale giustificazione venne ritenuta a dalla Corte d'appello valida e fondata rispetto alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre venne ritenuta "non convincente" rispetto alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 Tale statuizione, ad avviso del ricorrente, costituisce una insanabile contraddizione. L'illustrazione del motivo prosegue osservando che la sentenza sarebbe comunque "non logicamente motivata" anche nella parte in cui passa ad elencare le ragioni della ritenuta infondatezza delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della sentenza il motivo è infondato. Ancora una volta il ricorrente muove infatti da una interpretazione non corretta della sentenza d'appello. Quest'ultima, infatti, ha rigettato la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non per difetto di colpa, ma per difetto di nesso causale: e cioè sul presupposto che il sindaco, quand'anche avesse voluto, non avrebbe potuto impedire l'incasso degli assegni più volte ricordati. Il passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello afferma che [OSCURATO:PERSONA] in buona fede credette a quanto riferito dall'amministratore, e cioè che il tv pagamento costituiva caparra della vendita di un natante, costituisce una motivazione ad abundantiam. Non è, dunque, esatto il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente: e cioè che difese analoghe, sollevate dei due convenuti, siano state in un caso accolte, e nell'altro rigettate. 9.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile in quanto censura un vizio di "logicità" della sentenza, vizio che alla luce del novellato articolo 360, n. 5, c.p.c. è ammesso solo nei casi estremi di motivazione assolutamente incomprensibile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. 10. Il decimo motivo di ricorso. Col decimo motivo il ricorrente prospetta il vizio di "omesso esame di fatti e documenti decisivi". Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere "incauto" l'incasso dei titoli di credito da parte di Fabrizio R.G.N. 34005/10 Camera di consiglio del 6.5.2022 Politi, se avesse tenuto conto di tre circostanze: e cioè due deposizioni testimoniali e un provvedimento cautelare del Tribunale di Bergamo, col quale venne rigettata la richiesta di sequestro dei sei titoli di credito più volte ricordati, formulata da vittore Accardo. 10.1. Il motivo è inammissibile perché censura non l'omesso esame d'un fatto, ma la valutazione delle prove. Il "fatto decisivo", infatti, e cioè l'oggetto del contendere fu la natura colposa, dolosa o incolpevole della condotta di [OSCURATO:PERSONA]: e tale fatto fu esaminato dalla Corte d'appello. La circostanza, poi, che la Corte d'appello abbia ritenuto non decisiva o non rilevante una o più fonti di prova è valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità. 11. L'undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso. L'undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché prospettano in sostanza la medesima questione. In essi si sviluppa una censura così riassumibile: -) in primo grado la società attrice chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ad essa causato mediante la commissione del delitto di truffa; -) il Tribunale ritenne sussistente la prova non del delitto di truffa, ma di quello di ricettazione, e per tale ragione condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno; -) la [OSCURATO:SOCIETA], nel giudizio di appello, aveva tuttavia sostanzialmente abbandonato la domanda di accertamento tanto del delitto di truffa, quanto di quello di ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], espressamente dichiarando nella comparsa conclusionale in grado di appello che l'accertamento della commissione di reati a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "irrilevante ai fini del decidere"; -) erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe accolto una domanda cui la società attrice aveva sostanzialmente rinunciato.R.G.N. 34005/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 11.1. I motivi sono infondati. In primo luogo sono infondati perché non costituisce "rinuncia" alla domanda la circostanza che l'attore, dopo avere invocato la responsabilità del convenuto per dolo, ne prospetti quella per colpa (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33764 del 19/12/2019, Rv. 656625 - 02). In secondo luogo sono infondati perché nel giudizio di risarcimento del danno da fatto illecito non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la circostanza che, dedotta la responsabilità del convenuto per dolo, questi sia condannato a titolo di colpa, a condizione che restino immutati i fatti posti a fondamento della domanda: come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie. 12. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 12.1. La manifesta infondatezza del ricorso è, ad avviso del Collegio, indice della scarsa ponderazione con cui se ne sono soppesate le ragioni; tale scarsa ponderazione, a sua volta, costituisce una colpa grave che giustifica, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., la condanna del ricorrente alla sanzione privata prevista da tale norma (ex anis, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642). L'importo di tale sanzione può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all'importo liquidato per le spese di soccombenza. 12.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, R.G.N. 34005/10 Camera di consiglio del 6.5.2022 n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 18.500, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei