CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che, con unico motivo di ricorso i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge e illogicità motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha confermato la sua penale responsabilità per il più lieve reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deducendo, in particolare, la mancanza di prova in ordine all'effetto psicotropo e drogante delle sostanze rinvenute nell'abitazione dell'imputato che è stato dedotto esclusivamente sulla base dei dati ponderali quali la quantità e il peso e in assenza di un accertamento tecnico; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché contiene mere doglianze in punto di fatto, limitandosi a riproporre i motivi già sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale con non illogica motivazione La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, ove il giudice di merito, dando atto del numero di piante di marijuana rinvenute, della loro altezza di circa due metri ciascuna, del peso delle foglie in essicazione rinvenute e valutando complessivamente il fatto, ha ritenuto, pur in assenza di una perizia, provata l'efficacia drogante tuttavia ritenendo che, in mancanza di una preciso accertamento tecnico sul principio attivo, il fatto dovesse essere ricondotto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estenso