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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10555/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili, da rideterminare in 495,00 euro, oltre 27,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile, con rideterminazione delle stesse in complessivi euro 495,00, oltre 27,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione al [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto (art. 633 cod. pen.), con pena sospesa e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per complessivi euro 1170,00 oltre geQL rimborso spese generali al 15% ed euro 27,00 per spese esenti e IVA e CPA come per legge.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'intervenuta liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, attesa la piena considerazione nell'importo liquidato di fasi non espletate, quali la partecipazione e la decisione, attesa l'estraneità della parte civile costituita all'accordo tra imputato e pubblico ministero.

3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio sul punto con rideterminazione della somma da liquidare alla parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere rigettato.

Occorre premettere che questa Corte è costante nel sostenere la ricorribilità per cassazione della sentenza nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sia per quanto attiene alla legalità della somma liquidata sia riguardo all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, anche quando sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito dinanzi al giudice del patteggiamento (Sez.

U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680-01): l'impugnazione deve, tuttavia, ritenersi inammissibile se affetta da genericità, ove non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, Cilia e altro, Rv. 266053-01) o comunque ometta di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i limiti tariffari (Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T, Rv. 265658- 01).

Nel caso di specie il ricorrente ha puntualmente indicato le voci tabellari a suo parere liquidate in mancanza del relativo presupposto di legge, con particolare riferimento alla liquidazione della fase di decisione.

2. Quanto al motivo di ricorso proposto, occorre considerare come la decisione sul punto della liquidazione delle spese della parte civile in sede di patteggiamento non si presti a censure, essendo stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di patteggiamento è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica (Sez. 5, n. 48375 del 19/09/2014, Gomis, Rv. 262099-01).

È, difatti, principio consolidato quello del riconoscimento del ruolo e dello svolgimento pieno della funzione tipica della parte civile in tutte le sue componenti, nonostante la scelta dell'imputato di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. purché la costituzione sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione delle pena, quale unico requisito legittimante la piena liquidazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081-02), circostanza questa ricorrente nel caso in esame.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Manzato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili, da rideterminare in 495,00 euro, oltre 27,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile, con rideterminazione delle stesse in complessivi euro 495,00, oltre 27,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione al [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto (art. 633 cod. pen.), con pena sospesa e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per complessivi euro 1170,00 oltre geQL rimborso spese generali al 15% ed euro 27,00 per spese esenti e IVA e CPA come per legge. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'intervenuta liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, attesa la piena considerazione nell'importo liquidato di fasi non espletate, quali la partecipazione e la decisione, attesa l'estraneità della parte civile costituita all'accordo tra imputato e pubblico ministero. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio sul punto con rideterminazione della somma da liquidare alla parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere rigettato. Occorre premettere che questa Corte è costante nel sostenere la ricorribilità per cassazione della sentenza nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sia per quanto attiene alla legalità della somma liquidata sia riguardo all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, anche quando sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito dinanzi al giudice del patteggiamento (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680-01): l'impugnazione deve, tuttavia, ritenersi inammissibile se affetta da genericità, ove non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, Cilia e altro, Rv. 266053-01) o comunque ometta di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i limiti tariffari (Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T, Rv. 265658- 01). Nel caso di specie il ricorrente ha puntualmente indicato le voci tabellari a suo parere liquidate in mancanza del relativo presupposto di legge, con particolare riferimento alla liquidazione della fase di decisione. 2. Quanto al motivo di ricorso proposto, occorre considerare come la decisione sul punto della liquidazione delle spese della parte civile in sede di patteggiamento non si presti a censure, essendo stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di patteggiamento è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica (Sez. 5, n. 48375 del 19/09/2014, Gomis, Rv. 262099-01). È, difatti, principio consolidato quello del riconoscimento del ruolo e dello svolgimento pieno della funzione tipica della parte civile in tutte le sue componenti, nonostante la scelta dell'imputato di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. purché la costituzione sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione delle pena, quale unico requisito legittimante la piena liquidazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081-02), circostanza questa ricorrente nel caso in esame. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Manzato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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