CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di furto tentato e consumato. Ritenuto che con unico motivo il ricorrente deduce anzitutto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte dei responsabili degli esercizi che hanno subito le azioni furtive. Censura che è in realtà manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. Conseguentemente deve essere riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sci uscio, Rv. 255975; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824). Rilevato che le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente sono prive del requisito di specificità, non individuando gli effettivi punti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di censura, né in che termini questa non avrebbe risposto ai motivi d'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così