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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 00785/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2633-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 26/10/2021; Ric. 2022 n. 02633 sez.

M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino kossovaro, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Brescia, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il decidente interpretato correttamente le risultanze istruttorie circa gli esiti del giudizio di convalida del trattenimento dell'istante presso il CPT di Milano e le ricadute di esso riguardo alla domanda di protezione; 2) della contraddittorietà che inficia l'affermazione operata dal decidente in ordine alla mancata presentazione della domanda di asilo alla luce della successiva affermazione secondo cui tale domanda sarebbe addirittura pendente; 3) dell'insufficiente motivazione enunciata dal decidente a corredo dell'affermata legittimità del provvedimento impugnato; 4) dell'omessa motivazione riguardo ad un fatto decisivo non avendo il decidente preso in esame il fatto costituito dall'avvenuta presentazione di una nuova domanda di asilo.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero convenuto. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è affetto da preliminare inammissibilità essendone avvenuta la notificazione in persona del Ministero dell'Interno e non già della Prefettura di Brescia.

Ric. 2022 n. 02633 sez.

M1 -ud. 15-12-2022 -3-

3. E' principio infatti invalso nella giurisprudenza di questa Corte che, poiché nel giudizio de quo la legittimazione passiva compete all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato –vale a dire nel nostro caso alla Prefettura di Brescia – «il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato» (Cass., Sez.

I, 21/09/2022, n. 27555).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo perché il procedimento è esente.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2633-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 26/10/2021; Ric. 2022 n. 02633 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino kossovaro, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Brescia, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il decidente interpretato correttamente le risultanze istruttorie circa gli esiti del giudizio di convalida del trattenimento dell'istante presso il CPT di Milano e le ricadute di esso riguardo alla domanda di protezione; 2) della contraddittorietà che inficia l'affermazione operata dal decidente in ordine alla mancata presentazione della domanda di asilo alla luce della successiva affermazione secondo cui tale domanda sarebbe addirittura pendente; 3) dell'insufficiente motivazione enunciata dal decidente a corredo dell'affermata legittimità del provvedimento impugnato; 4) dell'omessa motivazione riguardo ad un fatto decisivo non avendo il decidente preso in esame il fatto costituito dall'avvenuta presentazione di una nuova domanda di asilo. Non ha svolto attività difensiva il Ministero convenuto. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è affetto da preliminare inammissibilità essendone avvenuta la notificazione in persona del Ministero dell'Interno e non già della Prefettura di Brescia. Ric. 2022 n. 02633 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -3- 3. E' principio infatti invalso nella giurisprudenza di questa Corte che, poiché nel giudizio de quo la legittimazione passiva compete all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato –vale a dire nel nostro caso alla Prefettura di Brescia – «il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato» (Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27555). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo perché il procedimento è esente. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di co
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