CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Trento ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia di primo grado, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché del reato di cui all'art. 217 I.f. per aggravamento del dissesto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, con il quale si denunzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 442, comma 3, e 591 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente dell'omessa notifica dell'avviso di deposito sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, sebbene egli sia stato "assente" nel giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 - dep. 13/01/2020- [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277470; Massime precedenti Conformi: N. 57097 del 2018 Rv. 274391 - 01, N. 31049 del 2018 Rv. 273485 - 01, N. 57918 del 2018 Rv. 274473 - 01, N. 12536 del 2019 Rv. 276377 - 01, N. 22831 del 2019 Rv. 275405 - 01). In motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. Correttamente, dunque, nella specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato, al quale non è stato notificato l'estratto della sentenza di primo grado, tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 544 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisjin Roma, il 17 gennaio 2022 Consigliete es