CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 09965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9965/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 603/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37258/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Tarantovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontare lacui scadenza veniva individuata nella data del 22 dicembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Tarantosull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affetto da una graveforma di osteoporosi correlata a una cardiopatia ischemica pur nella loro obiettivaproblematicità erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Napoli “Secondigliano” così come attestato dalle relazionisanitare redatte nel corso della sua carcerazione2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * ** proponeva ricorso per cassazione articolando promiscuamente un unica censuradifensivaCon questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste dal condannato che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Taranto con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla documentazione sanitaria acquisitaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Taranto nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate daelevata gravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano esseremonitorate solo con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti per il differimento della pena anche nelle forme delladetenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dal Tribunale disorveglianza di Taranto nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salutedel ricorrente la cui problematicità non è controversa Il detenuto infatti è affetto daconclamate e concomitanti patologie ortopediche e cardiologiche in conseguenza dellequali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuo effettuato all interno delcircuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali evidenziandosi che le condizioni di salute di* pur nel contesto di obiettiva complessità nosografica descritto non consentivanodi esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita Infatti la graveforma di osteoporosi correlata a una cardiopatia ischemica da cui risultava affetto ilricorrente era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante attualmente effettuatopresso il centro clinico della * circondariale di Napoli “Secondigliano” dove il ricorrenteera detenuto che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto del restoera avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrenterichiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di Napoli “Secondigliano”3 In questa cornice non può non rilevarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermitàincompatibili con lo stato detentivo * a tali condizioni di salute inoltre il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non èsmentito dalle allegazioni difensiveOccorre invero ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito dal ricorrente presso la *circondariale di Napoli “Secondigliano” di * * atteso che secondo quanto riferitonella relazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario partenopeorichiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto risultava «monitorato e incondizioni cliniche stazionarie gestibili in regime detentivo in reparto * salvo complicazionisempre possibili e per natura mai prevedibili … »Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto dunque risulta fondato suuna valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazione Non si può infattiesprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute deldetenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica delsoggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9965/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 603/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37258/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Tarantovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontare lacui scadenza veniva individuata nella data del 22 dicembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Tarantosull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affetto da una graveforma di osteoporosi correlata a una cardiopatia ischemica pur nella loro obiettivaproblematicità erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Napoli “Secondigliano” così come attestato dalle relazionisanitare redatte nel corso della sua carcerazione2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * ** proponeva ricorso per cassazione articolando promiscuamente un unica censuradifensivaCon questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste dal condannato che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Taranto con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla documentazione sanitaria acquisitaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Taranto nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate daelevata gravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano esseremonitorate solo con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti per il differimento della pena anche nelle forme delladetenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dal Tribunale disorveglianza di Taranto nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salutedel ricorrente la cui problematicità non è controversa Il detenuto infatti è affetto daconclamate e concomitanti patologie ortopediche e cardiologiche in conseguenza dellequali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuo effettuato all interno delcircuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali evidenziandosi che le condizioni di salute di* pur nel contesto di obiettiva complessità nosografica descritto non consentivanodi esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita Infatti la graveforma di osteoporosi correlata a una cardiopatia ischemica da cui risultava affetto ilricorrente era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante attualmente effettuatopresso il centro clinico della * circondariale di Napoli “Secondigliano” dove il ricorrenteera detenuto che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto del restoera avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrenterichiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di Napoli “Secondigliano”3 In questa cornice non può non rilevarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermitàincompatibili con lo stato detentivo * a tali condizioni di salute inoltre il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non èsmentito dalle allegazioni difensiveOccorre invero ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito dal ricorrente presso la *circondariale di Napoli “Secondigliano” di * * atteso che secondo quanto riferitonella relazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario partenopeorichiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto risultava «monitorato e incondizioni cliniche stazionarie gestibili in regime detentivo in reparto * salvo complicazionisempre possibili e per natura mai prevedibili … »Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto dunque risulta fondato suuna valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazione Non si può infattiesprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute deldetenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica delsoggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *