Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02575/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo in composizione monocratica del 21/09/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - una mazza da baseball della lunghezza complessiva di cm. 72 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleduecento di ammenda, ordinando la confisca e distruzione della mazza in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deduce cumulativamente i vizi di erronea applicazione della legge penale e di omessa o contraddittoria motivazione, lamentando la mancata declaratoria di intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il reato contravvenzionale ascritto, infatti, ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 17/12/2019, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 17/12/2024.

Giova ricordare, poi, il dictum di Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, a mente della quale: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

L'applicazione di tale sospensione del corso della prescrizione comporta, dunque, il mancato spirare del relativo termine.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo in composizione monocratica del 21/09/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - una mazza da baseball della lunghezza complessiva di cm. 72 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleduecento di ammenda, ordinando la confisca e distruzione della mazza in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deduce cumulativamente i vizi di erronea applicazione della legge penale e di omessa o contraddittoria motivazione, lamentando la mancata declaratoria di intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il reato contravvenzionale ascritto, infatti, ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 17/12/2019, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 17/12/2024. Giova ricordare, poi, il dictum di Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, a mente della quale: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». L'applicazione di tale sospensione del corso della prescrizione comporta, dunque, il mancato spirare del relativo termine. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08
Sentenza Cassazione n. 02575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris