CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 38055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del locale Tribunale emessa il 22.02.2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati a lui ascritti -tentato furto aggravato (capo 1), ricettazione (capo 2) e danneggiamento (capo 3)-, e, ritenuti in continuazione i reati di cui ai capi 1 e 3, lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, e, per il reato di cui al capo 2, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione dal delitto di tentato furto aggravato di cui al capo 1 dell'imputazione (invocando peraltro nel primo motivo erroneamente un difetto di gravità indiziaria e nel secondo citando tale "Bevilacqua")); con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione dal delitto di danneggiamento di cui al capo 3; con il quarto motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale per il delitto di ricettazione di cui al capo 2; con il quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata inclusione, nel vincolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., del reato di cui al capo 2. 3. I primi due motivi - suscettibili di essere trattati congiuntamente alla luce delle questioni rappresentate- sono reiterativi delle medesime doglianze mosse con l'atto di appello peraltro quasi a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte di appello, con deduzioni logiche, pertinenti ed esaustive, ha ritenuto il configurarsi nel caso di specie del delitto di tentato furto aggravato, alla luce degli elementi probatori emersi a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Ha viceversa escluso la ricorrenza il recesso attivo e la desistenza volontaria addotte dalla difesa rilevando che l'odierno imputato era stato sorpreso, dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, accanto alla scala che era servita pochi minuti prima a raggiungere l'appartamento posto al primo piano ed a provocare l'effrazione della finestra della cucina , in un abbigliamento funzionale a nascondere la propria identità ed in possesso degli strumenti utilizzati per lo scasso e l'azione criminosa si era interrotta non già per una scelta volontaria dell'agente ma per il sopraggiungere delle forze dell'ordine. La Corte di , merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr. Sez.4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535). Inoltre, preme ribadire che, ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonchè la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (ex multis, Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 Sez. 5, n. 7341de1 21/01/2015 Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016 Rv. 267006). 4. Anche il terzo motivo è riproduttivo di analoga doglianza già proposta in appello. A riguardo la Corte di merito ha ravvisato il delitto di danneggiamento contestato al capo 3) in quanto l'auto sul cui cofano l'imputato è saltato sopra nel tentativo di darsi alla fuga dagli agenti, ha presentato segni di danneggiamento (sulla lamiera erano presenti graffi e segni del calpestio avvenuto), risultando quindi integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art.635 cod. pen. 5. Parimenti riproduttivo è il quarto motivo. La Corte di appello, con argomentazioni prive di profili di illogicità, ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quanto l'imputato, al momento dell'arresto, era stato rinvenuto in possesso di alcuni documenti ed effetti personali di un terzo, a cui erano stati sottratti in occasione di un precedente furto. 6. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto non esservi continuazione con il delitto di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione, in quanto, per mera occasionalità, è stato accertato il delitto in esame in concomitanza con il delitto di cui ai capi 1) e 3), non rilevando, pertanto, ai fini della continuazione, il mero dato temporale (pag. 6 e 7). I giudici di merito hanno sottolineato, con deduzioni logiche, che non vi è alcun elemento idoneo a far desumere un medesimo disegno criminoso tra i reati di tentato furto aggravato (capo 1) e di danneggiamento (capo 3), riconosciuti in continuazione tra loro, ed il reato di ricettazione cui al capo 2. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell