CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoii5g;u ..1 tfeAtA . 43-31 L-A( C «4', ft 11)1 letta la nota trasmessa digitalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], patrona della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata integralmente alle conclusioni e nota spese già depositate in data 9 maggio 2022 ; l ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano in data 30/3/2021, è stata confermata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale in sede del 13/9/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e un mese di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 423 e 642, primo comma, cod. pen., per avere cagionato un incendio all'interno del negozio "[OSCURATO:PERSONA]" di sua proprietà con danneggiamento di merci, arredi ed attrezzature, al fine di conseguire per sé l'indennizzo dall'impresa assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]., a cui chiedeva il risarcimento dei danni. Fatto commesso a Milano, nella notte tra i giorni 11 e 12 maggio 2016 (incendio) e nel giorno 17 maggio 2016 (inoltro della richiesta di risarcimento). L'imputato è stato altresì condannato alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., da liquidarsi in sede civile, con riconoscimento di una provvisionale di C 500 per il danno all'immagine. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., consistente nella necessità di accertare se i frammenti di vetro - asseritamente provenienti dalla rottura della finestra del retro del negozio "[OSCURATO:PERSONA]" - avessero effettiva- mente tale origine, come si è affermato nelle sentenze di condanna, attribuendo al dato un rilievo decisivo per il riconoscimento della responsabilità del Babaei. La questione era stata già prospettata dalla difesa durante le indagini preliminari, avanzando al Pubblico ministero una istanza di incidente probatorio, respinta con richiamo al sopralluogo ed alla relazione effettuati dai Vigili del Fuoco. Tali atti, ad avviso della difesa ricorrente, non hanno affermato alcunché di rilevante in ordine alla provenienza dei frammenti di vetro, i quali non sono stati repertati, né fotografati dalla Polizia scientifica. Nelle sentenze di merito si è attribuito rilievo al dato che detti frammenti vitrei fossero stati rinvenuti esclusivamente nel cortile del condominio, nemmeno in parte all'interno del negozio, così fondando la convinzione che la rottura del vetro fosse avvenuta dall'interno del locale, con proiezione esterna. Ma nessun accertamento o approfondimento del punto è stato effettuato in sede processuale. Nemmeno il richiamo alle testimonianze assunte nell'istruttoria dibatti- mentale e il contenuto dell'annotazione della Questura di Milano del 12/5/2016 offrono elementi dirimenti, atti a smentire l'affermazione dell'imputato per cui la frantumazione del vetro della finestra era avvenuta tempo prima.Infine, si sono trascurate le rilevanti informazioni di [OSCURATO:PERSONA], residente nel condominio, il quale aveva affermato di avere sentito un forte tonfo, sicché si affacciava alla finestra che dà sul cortile senza notare nulla di strano: rileva la difesa che detto informatore non aveva riferito di aver udito il rumore di vetri in frantumi. In conclusione, la repertazione dei frammenti di vetro richiesta dalla difesa era un atto necessario, costituente l'attività investigativa minima che avrebbe dovuto essere svolta, attesa la centralità assunta da tale elemento ai fini della decisione di condanna dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere reiterativo delle doglianze già avanzate nel gravame ed adeguatamente confutate nell'impugnata sentenza. 1.1. L'accertamento della responsabilità dell'imputato, avvenuto con ragionamento inferenziale su base indiziaria, si regge su motivazione che, nei due gradi di giudizio, persuasivamente stabilisce che i frammenti di vetro provenivano dalla vetrina del locale di Babaei dopo rottura avvenuta dall'interno, per le conseguenti valutazioni svolte. Non sussisteva alcuna necessità di procedere a repertazione dei frammenti di vetro o ad accertamenti di sorta sui medesimi, a fronte del corredo fotografico in atti, della documentazione acquisita e dei risultati delle prove dichiarative assunte nell'istruttoria dibattimentale, come ha illustrato la Corte territoriale, desumendo da tali evidenze la conclusione che l'effrazione della finestra del retro del negozio del Babaei era avvenuta dall'interno verso l'esterno e non viceversa. Invero, la repertazione dei frammenti di vetro non giungerebbe al risultato scardinante di accertare quando detti vetri si fossero frantumati - in tesi difensiva: tempo prima - e il punto è stato anche toccato nella motivazione, laddove si rileva (pag. 4, primo periodo) che i numerosi frammenti di vetro rinvenuti nell'area del cortile condominiale non sarebbero rimasti in quella sede "se fossero conseguiti ad una rottura risalente a tempo prima" - del che non vi era alcuna dimostrazione - e non contestualmente all'episodio in oggetto. Pertanto, l'accertamento richiesto era privo di decisività e la soluzione del quesito offerta dalle sentenze di merito è stata logica ed esaustiva. 1.2. Va poi rilevato che dedurre come mancata assunzione di una prova decisiva quella relativa all'omessa repertazione dei frammenti di vetro significa fare carico alla polizia giudiziaria e all'autorità inquirente di avere omesso un'attività essenziale nel corso delle indagini preliminari.Per tale ragione, la prospettazione è estranea all'ambito dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., come hanno affermato vari arresti di legittimità: «A norma dell'articolo 606 lett. d) cod. proc. pen. la prova decisiva deve possedere una valenza dimostrativa tale da inserirsi nel quadro indiziario acquisito e da modificarlo sostanzialmente in modo da influire in modo sensibile sulla decisione. La prova decisiva non può, tuttavia, riguardare dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari perché il diritto alla prova a discarico è previsto solo nel dibattimento in quanto deve essere esercitato ai sensi dell'articolo 495 cod. proc. pen., cioè nella sede del confronto e della valutazione e non in quella della raccolta degli elementi di prova» (Sez. 3, n. 3603 del 15/11/1999, dep. 2000, Mammana, Rv. 216441: nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sulla mancata assunzione di una presunta prova decisiva per la quale non risultava formulata alcuna istanza di ammissione né prima né durante il dibattimento. Vedi anche Sez. 1, n. 6202 del 09/12/1993, dep. 1994, Chiericoni, Rv. 197837). 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non rilevandosi motivi di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. L'imputato è inoltre tenuto a mantenere indenne la costituita parte civile dalle spese di costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi aggiornamenti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] .p.A., che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legg