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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18453/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2020, di conferma della sentenza che, in primo grado, l'aveva condannato alla pena di giustizia anche per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo D) della rubrica.

2. Affidato il ricorso ad un solo motivo, ha, poi, rinunciato alla proposta impugnazione, con reiterate dichiarazioni, in data 13 luglio e 27 ottobre 2021, rassegnate dal proprio procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], trasmesse in Cancelleria tramite PEC in data 13 luglio e 27 ottobre 2021.

3. Con requisitoria in data 8 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, nominato procuratore speciale.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luu CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I NCELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2020, di conferma della sentenza che, in primo grado, l'aveva condannato alla pena di giustizia anche per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo D) della rubrica. 2. Affidato il ricorso ad un solo motivo, ha, poi, rinunciato alla proposta impugnazione, con reiterate dichiarazioni, in data 13 luglio e 27 ottobre 2021, rassegnate dal proprio procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], trasmesse in Cancelleria tramite PEC in data 13 luglio e 27 ottobre 2021. 3. Con requisitoria in data 8 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, nominato procuratore speciale. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luu CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I NCELLERI