CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11319-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]111 ELISA; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1282/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1282/2020 che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha revocato il decreto ingiuntivo da essa opposto che l'aveva condannata a pagare la somma di euro 28.167,44 per la fornitura di merce (filato lurex). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi che rispettivamente lamentano: 1) nullità della sentenza o del procedimento per illogicità e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; la Corte d'appello avrebbe tratto conclusioni illogiche dall'esame delle prove testimoniali, "mal coniugate sia tra loro che con gli esiti della consulenza tecnica Ric. 2021 n. 11319 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- d'ufficio" tanto da rendere il decisum manifestamente illogico e privo di fondamento; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1529 c.c., ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.; la consulenza tecnica d'ufficio, "ove ben letta", avrebbe dovuto condurre a ritenere la piena identità tra il filato di cui alla prova su campione e il lurex in seguito fornito; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1229 c.c., ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuta invalida l'avvertenza riportata in ogni fattura e documento di trasporto circa l'incompatibilità e l'inidoneità del prodotto fornito al trattamento in ambienti acidi e alcalini, quale appunto quelli di tintura del filato in abbinamento. I tre motivi sono inammissibili in quanto, pure analiticamente argomentati, si sostanziano in una critica del motivato apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali operato dal giudice di secondo grado, della consulenza tecnica d'ufficio e della dicitura "non garantibile alla sovratintura e a ogni trattamento in ambiente acido o alcalino" apposta su fatture e documenti di consegna. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L k; • J , 4 l f Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 11319 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -3- P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ti i([OSCURATO:PERSONA]