CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 37– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 81 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 marzo2020 (R.G.N. 146/2015).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, ha respinto il gravame propostodall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Taranto, che hariconosciuto il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazionedella pensione integrativa, erogata dall’Istituto dal luglio 2003, con ilcomputo delle voci fisse della retribuzione e, in particolare,dell’assegno di garanzia della retribuzione, già denominato salario diprofessionalità.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela pretesa è assoggettata alla prescrizione decennale, in virtù del piùrecente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e che adiverse conclusioni non inducono la fonte negoziale della pensioneintegrativa e la mancata costituzione di nuovi fondi complementaridopo il 1999, circostanza valorizzata irritualmente soltanto nel giudiziodi gravame.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con duemotivi.3.– All’impugnazione resiste la signora [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948,n. 4, cod. civ., dell’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e delledisposizioni del Regolamento interno di previdenza integrativa INPS di- 2 -Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/2026cui alle delibere consiliari del 12 giugno 1970 e del 18 marzo 1971,approvate con decreto ministeriale.Avrebbe errato la Corte di merito nel negare la natura retributivadel trattamento pensionistico integrativo, commisurato allaretribuzione correlata alla qualifica formalmente rivestita, e dunque nelreputare applicabile la prescrizione decennale che contraddistingueratione temporis le prestazioni previdenziali.[OSCURATO:PERSONA] integrativo Inps si prefiggerebbe di assicurare untrattamento pensionistico ulteriore rispetto a quello derivantedall’assicurazione generale obbligatoria, secondo una posizioneassicurativa e normativa cristallizzata al momento della soppressionedel Fondo con la legge n. 144 del 1999.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce omesso esame delle specifiche deduzionicritiche su fatti decisivi per il giudizio, riguardanti il nesso dicorrispettività tra i trattamenti pensionistici integrativi e la prestazionelavorativa e, in secondo luogo, il carattere differenziato della posizioneprevidenziale dei dipendenti INPS iscritti al Fondo rispetto a quella dellageneralità dei cittadini e dei lavoratori.3.– Le censure si prestano a una disamina congiunta, in quantoinvestono il tema della prescrizione delle prestazioni integrativeerogate dal Fondo INPS, soppresso dalla legge n. 144 del 1999, evertono sulla qualificazione, retributiva o previdenziale, di taliprestazioni.La qualificazione controversa si riverbera sul termine diprescrizione applicabile, che le parti concordano nel ritenerequinquennale ove si privilegi l’inquadramento in termini retributivi,propugnato dal ricorrente, e decennale se solo si acceda all’oppostaricostruzione in chiave previdenziale delineata dalla Corte di merito, inaccoglimento delle pretese dell’odierna controricorrente.4.– Le censure non colgono nel segno.- 3 -Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/20265.– Analoga questione è stata scrutinata da questa Corte conordinanza della sezione lavoro del 16 giugno 2023, n. 17324, e aiprincìpi enunciati in tale occasione occorre dare continuità, in difetto diargomenti decisivi che inducano a rimeditarli.5.1.– L’ordinanza richiamata chiarisce che l’indennità dicoordinamento centrale corrisposta a un avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’incaricodi «responsabile prima e di coordinatore dopo di vari settori dispecializzazione dell’avvocatura generale dell’INPS» dev’esserecomputata nella base di calcolo del trattamento pensionisticocorrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] di previdenza per i dipendentidell’INPS, in ragione della fissità e del carattere continuativo della voceindicata (punti 1 e 2 del Considerato).Questa Corte ha poi disatteso il secondo motivo dell’Istituto, cheinvocava l’applicabilità della prescrizione quinquennale, sulpresupposto della qualificazione del trattamento pensionisticointegrativo come retribuzione differita (punti 3 e 4 del Considerato), intermini che collimano con quelli tratteggiati nell’odierno giudizio.5.2.– L’applicabilità della prescrizione decennale poggia sulleseguenti considerazioni, che l’Istituto non confuta in modo persuasivo:«la prestazione integrativa per cui è causa è del tutto analoga a quelladell’assicurazione generale obbligatoria di origine legislativa e non visono ragioni per un trattamento differenziato della disciplina dellaprescrizione; si aggiunga che l’originaria natura negoziale dellaprestazione a carico del fondo è venuta meno a seguito di successivi esempre più incisivi interventi legislativi; già con l’art. 14 della legge n.70 del 1975 viene previsto che: “Finché non sarà provveduto conapposito provvedimento di legge al riordino con criteri unitari deltrattamento pensionistico del personale stesso è disciplinato dalla leggesull’assicurazione obbligatoria” e poi, con l’art. 59, comma 3, legge 27dicembre 1997 n. 449, “A decorrere dal 1 Gennaio 1998 … per tutti isoggetti … inclusi quelli alle dipendenze degli enti di cui alla legge 20- 4 -Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/2026marzo 1975 n. 70 … il trattamento si consegue esclusivamente inpresenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplinadell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza” (punto 4 delConsiderato).È dunque risalente il processo che ha affrancato le pensioniintegrative dalla natura retributiva adombrata nel ricorso e taleprocesso ha ricevuto nuovo e decisivo impulso con gli interventi dellegislatore, «che hanno previsto la medesima disciplina dell’AGO ancheper le pensioni integrative (come quella a carico del fondo INPS):stesso divieto di cumulo con la retribuzione (art. 59, comma 4, leggen. 449 del 1997); stesso sistema di adeguamento del trattamento, conla soppressione della c.d. “clausola oro”; stessa riduzione per lapensione di importo superiore a 100.000,00 euro (art. 1, comma 261,legge n. 145 del 2018)» (il già richiamato punto 4 del Considerato).Da tali premesse discende dunque l’applicabilità della prescrizionedecennale, in difetto di disposizioni che, per le prestazioni integrativenon liquidate, sanciscano ratione temporis termini di prescrizione piùbrevi.5.3.– Le conclusioni, cui questa Corte è giunta in tema diprestazioni integrative INPS, si attagliano, pertanto, al caso di specie econvergono con le considerazioni di più ampio respiro sulla naturaprevidenziale dei trattamenti pensionistici erogati da Fondi integrativi(Cass., S.U., 20 marzo 2018, n. 6928), a prescindere dalla peculiaritàdelle singole discipline che vengono di volta in volta in rilievo.In tal senso milita la scelta legislativa di istituire «un collegamentofunzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare,collocando quest’ultima nel sistema dell’art. 38, secondo comma, dellaCostituzione» e di «conferire omogeneità al complessivo ambito dellaprevidenza complementare» (Corte costituzionale, sentenza n. 393 del2000, punti 3 e 3.1. del Considerato in diritto).- 5 -Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/20266.– Sono le stesse previsioni regolamentari addotte a fondamentodelle censure a collocare le prestazioni nell’alveo della previdenza,imponendo, ai fini del computo della pensione integrativa, di fareriferimento all’importo della pensione dell’AGO spettante all’atto dellacessazione dal servizio (pagine 10 e 11 del ricorso per cassazione).Quali ulteriori elementi di supporto, la controricorrente richiama lareversibilità del trattamento, ispirata a una logica eminentementeprevidenziale, e il fatto che il lavoratore non possa ottenere lavalorizzazione delle somme ai fini del conseguimento della pensioneintegrativa, ove di tale pensione non sussistano tutti i presupposti. Atali dati si affianca la particolare disciplina contributiva e fiscale, che sidiscosta da quella tipica degli emolumenti retributivi (pagine 21 eseguenti del controricorso).Anche da quest’angolazione, trova conferma il legame dellaprestazione integrativa con il sistema presidiato dall’art. 38 Cost. eperde consistenza l’argomento che fa leva sull’imprescindibile nessoqualificato di corrispettività con la prestazione lavorativa svolta.7.– In senso contrario non giova opporre la specialità dellaprevigente previdenza integrativa INPS, che non contraddice levalutazioni d’indole più generale che questa Corte ha espresso, inconsonanza con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale sullafunzione e sul disegno evolutivo dell’intera previdenza complementare.Né riveste rilievo dirimente la correlazione con l’importo dellaretribuzione, di per sé inidonea a elidere il carattere previdenziale dellaprestazione, che lo stesso ricorrente definisce retributiva solo “in sensoampio” (pagina 22 del ricorso per cassazione).8.– Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.9.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.- 6 -Numero registro generale 26241/2020Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10499/2026Data pubblicazione 21/04/202610.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere lespese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltreal rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 febbraio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 7 -