CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 18677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25130/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1642 /2021 , pubblicata il 29 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Trib unale di [OSCURATO:PERSONA],sua ex compagna di vita, perché costei, dopo essersi impegnata ad acquisire al prezzo di € 800.000 la quota minoritaria del 30% (o maggiore o minore a di lei scelta) del capitale della [OSCURATO:PERSONA] srl (ragione sociale poi variata in [OSCURATO:PERSONA] srl - in fase di start-up di cui il Rapiti ne era allora titolare), subito dopo la rotturadel loro rapporto sentimentale, accampando pretesti, aveva pret eso la restituzione di 260.000 euro, dichiarando di averli versati tutti a titolo di prestito personale. L’attore chiedevail risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificato inadempimento della convenuta che, facendo mancare risorse finanziarie ingenti, aveva causato un vero e proprio blocco della fase preliminare del core business (ideazione, produzione e vendita di scarpe da donna di lusso con tacchi di vetro di Murano), cioè della fase di realizzazione dei campionari,precludendo l’avvio dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] la domanda. Con sentenza n. 1642 pubblicata il 29 giugno 2021 la Corte d’appello rigettava l’appello del Rapiti, per la mancata prova del contenuto dell’accordo di cessione nei sui elementi essenziali e del termine d’adempimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza, con sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1458, 2033e 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 nn. 3, cpc e degli artt. 99 e 112 ,cpc, in relazione all’art. 360 nn. 4 cpc,per aver la Corte d’appello violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697, cc e 115,comma 1, cpc in relazione all’art. 360 n. 3, cpc per aver la Corte d’appello dichiarato la mancanza di prova del contratto nonostante la convenuta/appellata ne abbia riconosciuto l’esistenza, avendo essa addirittur a versato l’acconto di € 200.000, dandovi principio di esecuzione, e nonostante ne abbia chiesto la risoluzione per inadempimento della controparte. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cc, 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3, c pc per avere la Corte territoriale valorizzato l’inesistenza di un documento impegnativo per il Rapiti (quando un simile documento non è richiesto dalla legge e avrebbe dovuto regolare rapporti tra persone legate sentimentalmente) ed, invece, ignorato l’esistente documento impegnativo per la Costa (cioè della contabile bancaria del versamento di € 200.000 che indica espressamente che non si trattava di un prestito bensì dello “acconto acquisizione quota societaria [OSCURATO:PERSONA]), prova certa dell’esistenza di obblighi contrattuali. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 n. 3, cpc per avere la Corte territoriale dichiarato che mancavala prova che il Rapiti avesse immesso nelle casse della [OSCURATO:PERSONA] srl l’acconto di € 200.000 ricevuti dalla Costa, pur avendo riconosciuto che aveva versato ufficialmente nelle casse sociali della stessasocietà i danari per coprire le perdite 2016 (€ 46,166) e per ricostituirne il capitale eroso (€ 50.000), omettendo, però, di considerare il versamento iniziale di € 25.000 a titolo di conferimento (al momento della sua costituzione) ed il fatto che le start-up, non avendo entrate, hanno solo costi e spese e di norma sostengono tutti i costi operativi (in relazione ai quali vengono emessi regolari documenti fiscali) senza, però, registrarli in contabilità, evitando così di generare perdite di bilancio. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1453, 1476, 1498 e 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 nn. 3 cpc,per avere la Corte d’appello considerato la Costa, e non il Rapiti, creditore della prestazione (del versamento di € 540.000 quale residuo prezzo della quota societaria venduta) quando, invece, la Costa sarebbe diventata creditrice (della intestazione nei pubblici registri della proprietà della quota) solo dopo aver versato il saldo prezzo e per aver ritenuto la Costa e non [OSCURATO:PERSONA] il soggetto creditore cui era demandata e riservata la valutazione dell’eventuale superamento del limite di tolleranza. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 cc, 115 e 116, cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la contestazione sull’ an e sul quantum costituiva l’ostacolo per la compensazione legale tra i rispettivi debiti (60.000 di [OSCURATO:PERSONA] e 600.000 di [OSCURATO:PERSONA]) non sussistendo alla data del 23 febbraio 2016 (giorno del versamento dell’acconto prezzo per l’acquisizione della quota societaria di € 200.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA]) contestazioni né sull’an e né sul quantum e per aver ignorato che solo l’espressa rinuncia, da documentarsi in giudizio, della stessa Costa all’istituto della compensazione legale avrebbe potuto impedire la cancellazione in capo al Rapiti del debito/prestito di € 60.000. Il ricorso è improcedibileper mancato deposito (neanche da parte della controricorrente) della relazione di notifica della sentenza impugnata. In tema di giudizio percassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità, di cui all’art. 369 cpc,deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., n. 27313/2024; n. 17014/2024; SU, n. 21349/2022). Nella specie, lo stesso ricorrente non indica in ricorso di avere depositato la notifica della sentenza; né è stata rispettata la prova di resistenza della notifica del ricorso nei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (pubblicazione 29/6/21; 60 giorni scadenti il 28/9/21, il ricorso notificato il 1°/10/21). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.700,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip