CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2143/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via M. Prestinari n. 13, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiPietro Ichino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , elett. dom.t a in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Roma , rappresentatae difesa da gli avv. ti RIccardo Faranda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alpi. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 971/2021 pubblicata in data 13/07/2021, n.r.g. 266/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha depositato atto di rinunzia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente notificata alla controricorrente presso i propri difensori, in cui si dà atto dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia OGGETTO: lavoro privato anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese devono ritenersi compensate in ragione dell’intervenuto accordo sulle stesse tra le parti, come risulta dall’atto di rinuncia e in assenza di contestazione della controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, i