CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
saminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplinadella continuazione ai reati oggetto di quattro sentenze di condanna irrevocabili;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, osservando che i quattroreati, omogenei a gruppi di due (reati contro il patrimonio e reati contro pubblici ufficiali),sono stati commessi con modalità dissimili e in luoghi differenti, sicché non sussistonoelementi che consentano di individuare la sussistenza di un unitario disegno criminoso,dovendosi piuttosto ricondurre tali condotte illecite a una generica scelta di vitadelinquenziale;Considerato che il ricorso contesta che l’ordinanza impugnata abbia operato unavalutazione parcellizzata anziché globale degli elementi disponibili, ma essenzialmentesollecitando una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnatamediante l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, in modo nonconsentito in sede di legittimità;Ritenuto, invece, che la motivazione ha in modo non manifestamente illogicovalorizzato, quanto ai reati contro il patrimonio, la circostanza che fossero stati commessi aduna distanza temporale non marginale e, quanto ai due reati di resistenza a pubblicoufficiale, il fatto che non si potesse ragionevolmente affermare che in occasione della primaaggressione a carabinieri in Mazara del Vallo la XXXXXXXXXXsi fosse già prefigurata dimettere in atto una fuga pericolosa qualche giorno dopo a Castelvetrano;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.