CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., là dove prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale riconosce alla norma in questione una natura derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina del bilanciamento, che non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, essendo, detta disposizione, riferita a un'attenuante comune che, come tale, non è funzionale alla correzione della sproporzione del trattamento sanzionatorio ma alla valorizzazione, in misura contenuta, dell'elemento soggettivo del reato qualificato dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); reputato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tali circostanze attenuanti sono già state riconosciute dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 202