CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli stessi, che introducono il tema della condizione di asserita detenzione inumana e degradante in cui si sarebbe trovato il ricorrente presso l'[OSCURATO:PERSONA] in cui era ricoverato al momento dell'istanza, non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla impossibilità di attribuire rilievo ad una situazione di salute determinata dallo stesso diretto interessato, mediante lo sciopero della fame che aveva deciso di intraprendere, motivazione che è coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, ovvero realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento pena, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa (Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, Piras, Rv. 270269; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2