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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45856/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Isili (Nuoro) avverso la sentenza del 23/11/2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha riformato la decisione emessa dal Tribunale di Sassari in data 23 luglio 2020, che assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 371 cod. pen. perché il fatto non sussiste, condannandolo, in accoglimento dell'appello proposto dal difensore della parte civile "Posh" s.r.I., al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 57.291,54 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

La responsabilità agli effetti civili è stata affermata per avere il Dessì, quale parte in un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile - Sezione lavoro di Sassari, giurato il falso dichiarando, contrariamente al vero, di avere ripianato i propri debiti e di non avere pendenze debitorie nei confronti della predetta società, alle cui dipendenze egli aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1987 al 2007, quale responsabile della direzione del punto vendita di Sassari.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente indicato.

2.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità dell'imputato, avuto riguardo all'omessa verifica delle dichiarazioni rese dalla parte civile, sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della sua versione dei fatti.

Nonostante le numerose incongruenze ravvisate dal Tribunale nelle sole dichiarazioni - peraltro non riscontrate - rese dalla parte civile e non in quelle provenienti dall'imputato, la sentenza impugnata ha escluso la contraddittorietà delle risultanze probatorie e ha ritenuto di non condividere la decisione assolutoria, senza motivare, tuttavia, le ragioni per cui intendeva discostarsene con riferimento ai su indicati profili ed omettendo, inoltre, di confrontarsi con gli elementi documentali relativi alla ricostruzione del risalente rapporto di lavoro fra le parti e delle sue modalità di svolgimento e conclusione, dalla difesa allegati ad una memoria prodotta nel giudizio di appello.

2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi con riferimento all'erronea verifica della credibilità soggettiva e dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalla Corte distrettuale erroneamente ritenute contraddittorie ed implausibili, senza tener conto del fatto: a) che l'imputato ha reso plurime dichiarazioni in sedi di giudizio diverse e in risposta a domande del tutto differenti; b) che in relazione alle modalità di acquisto della merce, le cd. prime note attestavano, per il Dessì, esclusivamente l'acquisto della merce - da lui peraltro sempre ammesso - senza che sulle stesse venisse indicato alcun pagamento, il quale veniva invece segnato su apposite schede individuali (che tuttavia, come dichiarato dalla teste Cossu, non venivano redatte per la persona dell'imputato); c) che sebbene la teste Cossu, cassiera della società, avesse riferito in merito all'esistenza di un diverso sistema di registrazione di acquisti e pagamenti per l'imputato e per gli altri dipendenti, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che tale sistema fosse unico per tutti, senza considerare che il Dessi aveva, in ragione dei suoi rapporti con il titolare dell'azienda, un trattamento diverso dagli altri dipendenti e che la predetta testimone, per quanto in sua conoscenza, non poteva escludere, e non ha in effetti escluso, che i pagamenti del Dessì potessero avvenire nei confronti di altri o con diverse modalità; d) che i diversi aspetti relativi alle modalità di pagamento e all'identità di colui che materialmente lo riceveva non erano affatto indicati nella formula del giuramento; e) che la totale riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto al Giudice di appello una rigorosa ricostruzione alternativa dei fatti, con la dimostrazione della incompletezza o incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice.

2.3. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge ex artt. 2955 e 2959 cod. civ., unitamente a vizi della motivazione in ordine agli effetti della prescrizione presuntiva e alla valutazione delle ammissioni riguardo all'avvenuta estinzione del credito da parte di colui che oppone la prescrizione, nel caso di specie eccepita dall'imputato in sede civile ed ammessa dal Giudice del lavoro, che ne aveva ritenuto l'attendibilità perché la prova dei pagamenti non era stata mai consegnata al ricorrente, sicché egli è stato erroneamente gravato della prova del pagamento, la cui assenza è stata illegittimamente giudicata come argomento a sostegno della sua colpevolezza, sebbene l'eccezione di prescrizione presuntiva esonerasse il debitore dall'onere di fornire la prova dell'avvenuta estinzione del credito, così determinando l'inversione dell'onere della prova a suo carico. 2.4.

Nel quarto motivo, proposto in via subordinata, si lamentano violazioni di legge ai sensi degli artt. 6, par. 2, CEDU, 48 CDFUE, 3 e 4 direttiva 2016/343/UE, 576 cod. proc. pen., in relazione alla interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, in ordine alla lesione del principio della presunzione di innocenza dell'imputato, nonché vizi della motivazione in relazione all'omesso accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile a seguito dell'impugnazione della sentenza assolutoria da parte della sola parte civile, per avere la Corte distrettuale basato la sua decisione di condanna solo sull'accertamento, sia pure di tipo incidentale, della responsabilità penale con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 371 cod. pen. 2.5.

Con un quinto motivo, anch'esso proposto in via subordinata, si deduce, infine, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata accolto l'appello promosso dalla parte civile ai soli effetti civili, ritenendo provata la responsabilità a titolo risarcitorio dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive (in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona danneggiata, dallo stesso imputato e dalla teste [OSCURATO:PERSONA]), senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3. Il ricorrente ha formulato, in calce all'atto di ricorso, un'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della su indicata provvisionale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., deducendo al riguardo: a) di essere stato privato sin dal 2007 del trattamento di fine rapporto, senza alcuna possibilità di ricorrere al fondo di garanzia dell'I.N.P.S. per effetto della impugnata sentenza di condanna; b) che dispone di una pensione di circa euro 1.600,00 mensili, da condividere con la moglie; c) che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." costituitasi parte civile è stata posta in liquidazione dal mese di ottobre 2015; d) che la predetta società è di proprietà di un'altra società ("[OSCURATO:SOCIETA]."), ammessa alla procedura di concordato preventivo, come da decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10 febbraio 2022; e) che il rischio di insolvenza del creditore pone in pericolo la possibilità di recupero della somma, al ricorrente ascrivibile, se pagata, solo in via chirografaria.

4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Nell'interesse della parte civile "[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione", il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato una serie di argomenti a sostegno della infondatezza dei su indicati motivi di ricorso ed ha formulato le sue conclusioni con una memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 settembre 2022, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ultimo motivo di ricorso è fondato e ne impone l'accoglimento per le ragioni di seguito indicate, logicamente assorbite dovendosi ritenere, allo stato, le ulteriori doglianze.

2. Al riguardo, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489).

Si è inoltre precisato che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione (Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255).

Un quadro di principi, quello ora indicato, che questa Corte, anche di recente, ha integralmente ribadito (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).

Di tali principi, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo, poiché, nel riformare la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ha accolto l'appello ai soli effetti civili promosso dalla parte civile, ritenendo provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di falso giuramento a lui contestato, senza disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

Non emerge dalla motivazione della sentenza di appello uno specifico confronto argomentativo rispetto al complesso delle risultanze probatorie - in particolare di fonte dichiarativa - già puntualmente vagliate nel primo giudizio, ove il quadro degli elementi di prova era stato ritenuto contraddittorio, non consentendo di pervenire ad un accertamento di responsabilità sulla base, in particolare, dei rilievi di seguito sinteticamente indicati: a) la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato nel suo esame non aveva trovato una efficace smentita nelle altre risultanze istruttorie, né era stata contraddetta dalla deposizione resa dalla teste Cossu; b) la ricostruzione accusatoria, fondata sulla testimonianza della parte civile, non era apparsa priva di talune incongruenze, determinando l'insorgere di dubbi sulla attendibilità di quanto dalla stessa riferito (v. pagg. 6-9 della sentenza di primo grado).

In definitiva, pur a fronte di un motivato apprezzamento espresso in punto di fatto sulla specifica valenza da assegnare al contenuto delle emergenze probatorie, in particolare di fonte dichiarativa, la sentenza impugnata ha ritenuto di non condividere la valutazione operata dal primo Giudice, contrapponendovene una radicalmente diversa in ordine ai risultati delle medesime prove su richiamate, senza esaminare criticamente i passaggi logico-argomentativi che avevano fondato il diverso percorso decisorio ivi tracciato e senza procedere agli incombenti processuali legati alla necessaria rinnovazione delle prove dichiarative nel secondo giudizio.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata, ex art. 622 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Crennonini, Rv. 281228).

Ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., infine, va disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della su indicata provvisionale nei confronti del ricorrente, dovendosi ritenere sussistente, in considerazione delle documentate ragioni giustificative dell'istanza, il pericolo di un eccessivo pregiudizio patrimoniale per il debitore, avuto riguardo al nocumento derivante dal prospettato stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, sì da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (v.

Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202).

P.Q.M.

Visto l'art. 622 cod. proc. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Visto l'art. 612 cod. proc. pen. dispone la sospensione dell'esecuzione della condanna al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Isili (Nuoro) avverso la sentenza del 23/11/2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha riformato la decisione emessa dal Tribunale di Sassari in data 23 luglio 2020, che assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 371 cod. pen. perché il fatto non sussiste, condannandolo, in accoglimento dell'appello proposto dal difensore della parte civile "Posh" s.r.I., al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 57.291,54 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. La responsabilità agli effetti civili è stata affermata per avere il Dessì, quale parte in un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile - Sezione lavoro di Sassari, giurato il falso dichiarando, contrariamente al vero, di avere ripianato i propri debiti e di non avere pendenze debitorie nei confronti della predetta società, alle cui dipendenze egli aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1987 al 2007, quale responsabile della direzione del punto vendita di Sassari. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente indicato. 2.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità dell'imputato, avuto riguardo all'omessa verifica delle dichiarazioni rese dalla parte civile, sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della sua versione dei fatti. Nonostante le numerose incongruenze ravvisate dal Tribunale nelle sole dichiarazioni - peraltro non riscontrate - rese dalla parte civile e non in quelle provenienti dall'imputato, la sentenza impugnata ha escluso la contraddittorietà delle risultanze probatorie e ha ritenuto di non condividere la decisione assolutoria, senza motivare, tuttavia, le ragioni per cui intendeva discostarsene con riferimento ai su indicati profili ed omettendo, inoltre, di confrontarsi con gli elementi documentali relativi alla ricostruzione del risalente rapporto di lavoro fra le parti e delle sue modalità di svolgimento e conclusione, dalla difesa allegati ad una memoria prodotta nel giudizio di appello. 2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi con riferimento all'erronea verifica della credibilità soggettiva e dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalla Corte distrettuale erroneamente ritenute contraddittorie ed implausibili, senza tener conto del fatto: a) che l'imputato ha reso plurime dichiarazioni in sedi di giudizio diverse e in risposta a domande del tutto differenti; b) che in relazione alle modalità di acquisto della merce, le cd. prime note attestavano, per il Dessì, esclusivamente l'acquisto della merce - da lui peraltro sempre ammesso - senza che sulle stesse venisse indicato alcun pagamento, il quale veniva invece segnato su apposite schede individuali (che tuttavia, come dichiarato dalla teste Cossu, non venivano redatte per la persona dell'imputato); c) che sebbene la teste Cossu, cassiera della società, avesse riferito in merito all'esistenza di un diverso sistema di registrazione di acquisti e pagamenti per l'imputato e per gli altri dipendenti, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che tale sistema fosse unico per tutti, senza considerare che il Dessi aveva, in ragione dei suoi rapporti con il titolare dell'azienda, un trattamento diverso dagli altri dipendenti e che la predetta testimone, per quanto in sua conoscenza, non poteva escludere, e non ha in effetti escluso, che i pagamenti del Dessì potessero avvenire nei confronti di altri o con diverse modalità; d) che i diversi aspetti relativi alle modalità di pagamento e all'identità di colui che materialmente lo riceveva non erano affatto indicati nella formula del giuramento; e) che la totale riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto al Giudice di appello una rigorosa ricostruzione alternativa dei fatti, con la dimostrazione della incompletezza o incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice. 2.3. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge ex artt. 2955 e 2959 cod. civ., unitamente a vizi della motivazione in ordine agli effetti della prescrizione presuntiva e alla valutazione delle ammissioni riguardo all'avvenuta estinzione del credito da parte di colui che oppone la prescrizione, nel caso di specie eccepita dall'imputato in sede civile ed ammessa dal Giudice del lavoro, che ne aveva ritenuto l'attendibilità perché la prova dei pagamenti non era stata mai consegnata al ricorrente, sicché egli è stato erroneamente gravato della prova del pagamento, la cui assenza è stata illegittimamente giudicata come argomento a sostegno della sua colpevolezza, sebbene l'eccezione di prescrizione presuntiva esonerasse il debitore dall'onere di fornire la prova dell'avvenuta estinzione del credito, così determinando l'inversione dell'onere della prova a suo carico. 2.4. Nel quarto motivo, proposto in via subordinata, si lamentano violazioni di legge ai sensi degli artt. 6, par. 2, CEDU, 48 CDFUE, 3 e 4 direttiva 2016/343/UE, 576 cod. proc. pen., in relazione alla interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, in ordine alla lesione del principio della presunzione di innocenza dell'imputato, nonché vizi della motivazione in relazione all'omesso accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile a seguito dell'impugnazione della sentenza assolutoria da parte della sola parte civile, per avere la Corte distrettuale basato la sua decisione di condanna solo sull'accertamento, sia pure di tipo incidentale, della responsabilità penale con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 371 cod. pen. 2.5. Con un quinto motivo, anch'esso proposto in via subordinata, si deduce, infine, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata accolto l'appello promosso dalla parte civile ai soli effetti civili, ritenendo provata la responsabilità a titolo risarcitorio dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive (in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona danneggiata, dallo stesso imputato e dalla teste [OSCURATO:PERSONA]), senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 3. Il ricorrente ha formulato, in calce all'atto di ricorso, un'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della su indicata provvisionale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., deducendo al riguardo: a) di essere stato privato sin dal 2007 del trattamento di fine rapporto, senza alcuna possibilità di ricorrere al fondo di garanzia dell'I.N.P.S. per effetto della impugnata sentenza di condanna; b) che dispone di una pensione di circa euro 1.600,00 mensili, da condividere con la moglie; c) che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." costituitasi parte civile è stata posta in liquidazione dal mese di ottobre 2015; d) che la predetta società è di proprietà di un'altra società ("[OSCURATO:SOCIETA]."), ammessa alla procedura di concordato preventivo, come da decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10 febbraio 2022; e) che il rischio di insolvenza del creditore pone in pericolo la possibilità di recupero della somma, al ricorrente ascrivibile, se pagata, solo in via chirografaria. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Nell'interesse della parte civile "[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione", il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato una serie di argomenti a sostegno della infondatezza dei su indicati motivi di ricorso ed ha formulato le sue conclusioni con una memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 settembre 2022, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ultimo motivo di ricorso è fondato e ne impone l'accoglimento per le ragioni di seguito indicate, logicamente assorbite dovendosi ritenere, allo stato, le ulteriori doglianze. 2. Al riguardo, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Si è inoltre precisato che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione (Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255). Un quadro di principi, quello ora indicato, che questa Corte, anche di recente, ha integralmente ribadito (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Di tali principi, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo, poiché, nel riformare la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ha accolto l'appello ai soli effetti civili promosso dalla parte civile, ritenendo provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di falso giuramento a lui contestato, senza disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale. Non emerge dalla motivazione della sentenza di appello uno specifico confronto argomentativo rispetto al complesso delle risultanze probatorie - in particolare di fonte dichiarativa - già puntualmente vagliate nel primo giudizio, ove il quadro degli elementi di prova era stato ritenuto contraddittorio, non consentendo di pervenire ad un accertamento di responsabilità sulla base, in particolare, dei rilievi di seguito sinteticamente indicati: a) la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato nel suo esame non aveva trovato una efficace smentita nelle altre risultanze istruttorie, né era stata contraddetta dalla deposizione resa dalla teste Cossu; b) la ricostruzione accusatoria, fondata sulla testimonianza della parte civile, non era apparsa priva di talune incongruenze, determinando l'insorgere di dubbi sulla attendibilità di quanto dalla stessa riferito (v. pagg. 6-9 della sentenza di primo grado). In definitiva, pur a fronte di un motivato apprezzamento espresso in punto di fatto sulla specifica valenza da assegnare al contenuto delle emergenze probatorie, in particolare di fonte dichiarativa, la sentenza impugnata ha ritenuto di non condividere la valutazione operata dal primo Giudice, contrapponendovene una radicalmente diversa in ordine ai risultati delle medesime prove su richiamate, senza esaminare criticamente i passaggi logico-argomentativi che avevano fondato il diverso percorso decisorio ivi tracciato e senza procedere agli incombenti processuali legati alla necessaria rinnovazione delle prove dichiarative nel secondo giudizio. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata, ex art. 622 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Crennonini, Rv. 281228). Ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., infine, va disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della su indicata provvisionale nei confronti del ricorrente, dovendosi ritenere sussistente, in considerazione delle documentate ragioni giustificative dell'istanza, il pericolo di un eccessivo pregiudizio patrimoniale per il debitore, avuto riguardo al nocumento derivante dal prospettato stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, sì da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (v. Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202). P.Q.M. Visto l'art. 622 cod. proc. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Visto l'art. 612 cod. proc. pen. dispone la sospensione dell'esecuzione della condanna al p