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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13437/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO&ato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce da parte di [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo per violazione degli artt. 9 e 10 del Dlgs. 74/2000, un secondo per vizio di motivazione ed un terzo motivo per violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo e secondo motivo oltre a muovere su un piano rivalutativo dei fatti non si confrontano con le puntuali riposte dei giudici circa le ragioni concrete della sussistenza del reato e circa i principi di diritto applicabili.

Quanto al secondo motivo è anche esso rivalutativo oltre che generico nell'invocare indeterminate partite idonee ad abbassare la base imponibile.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO&ato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce da parte di [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo per violazione degli artt. 9 e 10 del Dlgs. 74/2000, un secondo per vizio di motivazione ed un terzo motivo per violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo e secondo motivo oltre a muovere su un piano rivalutativo dei fatti non si confrontano con le puntuali riposte dei giudici circa le ragioni concrete della sussistenza del reato e circa i principi di diritto applicabili. Quanto al secondo motivo è anche esso rivalutativo oltre che generico nell'invocare indeterminate partite idonee ad abbassare la base imponibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/
Sentenza Cassazione n. 13437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris