CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17992/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/05/1964avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte di appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva di replica del 23 aprile 2026, con la quale sono statecontestate le argomentazioni della Procura Generale e ribaditi i motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Veneziaha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro Grotto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in data 10marzo 2022, con la quale gli stessi sono stati condannati per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 222, 223 legge fall. e 217 n. 4, 224 legge fall.La Corte di appello ha rilevato che l’impugnazione proposta dagli imputatiaveva contenuto generico, indeterminato, non indicava i capi ed i punti dellasentenza impugnati e non si confrontava con la motivazione complessiva delprovvedimento.2. Il ricorso proposto nell’interesse degli imputati consta di due motivi, diseguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della disposizione di cui all’art.581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria diinammissibilità dell’appello. Si evidenzia che l’atto di appello, seppur caratterizzatoda uno stile “narrativo”, aveva tuttavia un contenuto determinato, giacché conesso si censurava la mancata assunzione, da parte del Tribunale di Treviso, dellamaggior parte delle prove orali richieste dalla difesa, ritenute non rilevanti dalGiudice di primo grado sulla base di motivazione scarna e apodittica, e che, qualoraassunte, avrebbero invece dimostrato l’assenza del dolo da parte degli imputati,come desumibile dalla lettura complessiva dell’atto di appello.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’assenza di motivazione in ordine allededuzioni contenute nella memoria depositata dalla difesa all’udienza didiscussione, ove veniva censurata la mancata attivazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei poteri istruttori di ufficio previsti dall’art. 507 cod. proc. pen. inrelazione all’omessa escussione di un teste, i cui accertamenti erano statimenzionati da altro teste della difesa nel corso del proprio esame in giudizio.3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, stante la totalegenericità dell’atto di appello.Con memoria di replica del 23 aprile 2026, la difesa ha contestato leargomentazioni della Procura Generale, ritenendole iterative di quanto affermatonella sentenza impugnata, generiche ed in parte errate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, dovendosi ritenere che lavalutazione di inammissibilità dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti avversola sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Treviso sialegittima.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.La lettura dell’atto di impugnazione, dichiarato inammissibile dalla Corte diappello di Venezia con la sentenza oggetto di ricorso, consente di apprezzarne latotale carenza di specificità.A prescindere dallo stile retorico utilizzato, ciò che rende l’appelloinammissibile è l’assenza di qualsiasi aggancio alla motivazione del provvedimentoimpugnato, al percorso logico seguito dal Tribunale e agli elementi di prova postia sostegno della decisione.L’appello procede ad un’autonoma ricostruzione delle vicende personali,familiari ed economiche degli imputati, che avrebbero condotto al fallimento dellasocietà dagli stessi amministrata, facendo ricorso ad informazioni extraprocessualie senza quasi mai richiamare specifici atti processuali acquisiti nel corso deldibattimento che suffragherebbero la tesi difensiva o contraddirebbero laricostruzione accusatoria.Al fine di attribuire un minimo connotato di concretezza all’appello proposto,i ricorrenti valorizzano alcuni passaggi, contenuti nell’atto di impugnazione, in cuiviene espressa una forte critica alla gestione processuale del primo giudice inmateria di ammissione delle prove, sostenendo che con l’appello si intendesseappunto censurare la mancata assunzione di prove decisive che, laddove ammessedal Tribunale, avrebbero dimostrato l’assenza di dolo degli imputati.L’argomentazione non può essere condivisa.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello deve procederealla rinnovazione del dibattimento nel caso in cui, in primo grado, vi sia stata unaviolazione del “diritto alla prova” delle parti, che può configurarsi anche quando ilgiudice, in modo irragionevole, non ammetta prove legittimamente richieste o nerevochi l’ammissione (sul punto, Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei, Rv.286075 – 01; Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, dep. 2004, Cellini, Rv. 228462 –01).Nelle stesse pronunce appena richiamate, tuttavia, viene posto in evidenzache la violazione del diritto delle parti di richiedere l’ammissione di una provapostula l’adozione di un provvedimento illogico e privo di giustificazione che laparte non può esimersi dal dedurre specificamente e di cui deve forniredimostrazione.Gli articoli 190, comma 1, 468, comma 2 e 493, comma 4, cod. proc. pen.,infatti, ritagliano in capo al giudice un preciso obbligo di non ammettere (o diescludere) non solo le prove vietate dalla legge ma anche quelle “superflue”,“irrilevanti”, “sovrabbondanti”, nonché di impedire “divagazioni e ripetizioni”,anche nel corso dello svolgimento dell’assunzione delle prove, le quali, ai sensidell’art. 187 cod. proc. pen., hanno un oggetto ben determinato e ancoratoall’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena e delle misure disicurezza.Dalla stessa lettura dell’atto di appello emerge che il Tribunale di Trevisolimitava l’ammissione dei testi indicati dalla difesa (e, nel corso del giudizio,riduceva il numero di quelli ammessi) facendo salvo il diritto alla prove delle partisu tutte le circostanze significative ai fini dell’accertamento del reato (si fa infattiriferimento all’ammissione delle deposizioni testimoniali relative «al pagamentodel corrispettivo per la cessione del magazzino, al pagamento del canone di affittodi azienda, nonché al pagamento dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], ritenutal’irrilevanza delle altre circostanze»).A fronte di tale motivazione, l’appellante non indicava minimamente qualifossero le prove non ammesse o revocate dal Tribunale, quale fosse la rilevanzamisconosciuta delle stesse, per quali ragioni il provvedimento del Tribunaledovesse essere censurato dalla Corte di appello, rendendo così impossibile unavalutazione sull’irragionevolezza dell’asserita compressione del diritto di difendersiprovando.Benché la circostanza non rilevi ai fini della verifica della legittimità delladeclaratoria di inammissibilità dell’appello, va peraltro osservato che neppure ilricorso si sofferma sul valore probatorio e sulla decisività delle prove non ammessedal Tribunale di Treviso, limitandosi a evidenziare il mero scarto numerico tra itesti richiesti e quelli ammessi.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello di Venezia non abbiafatto riferimento ad una memoria successivamente presentata dalla difesa degliimputati per l’udienza di discussione dell’appello, la cui valenza sarebbe stataquella di conferire specificità alle richieste già avanzate con i motivi originari.Nel replicare criticamente alle osservazioni della Procura Generale, secondocui l’inammissibilità dell’appello precludeva la valutazione della memoriadepositata successivamente, i ricorrenti deducono altresì che la tesi del pubblicoministero determinerebbe un’indebita e inammissibile espansione del dettatolegislativo di cui all’art. 585, comma 4, c.p.p., secondo cui l’inammissibilitàdell’impugnazione si estende ai “motivi nuovi” e dunque non alle memorie, chedovrebbero comunque essere sempre valutate.Ritiene la Corte che la distinzione prospettata dalla difesa non sia persuasiva,oltre che in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n.2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496 – 02; nonché, conriferimento al ricorso per cassazione, Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamoe altri, Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv.242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv.219087 - 01).Il difetto di specificità dei motivi di appello, ai sensi dell’art. 581 cod. proc.pen., comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e, dunque, la mancatainstaurazione di un valido rapporto processuale.Tale condizione non è emendabile da nessun atto successivamente prodottodalle parti sia per l’essenza stessa della categoria dell’inammissibilità (che,impedendo una valida instaurazione del rapporto processuale non può chequalificare tutte le produzioni successive come “irrituali”) sia per l’inderogabileesigenza di impedire una dilatazione dei termini previsti per la proposizione delleimpugnazioni, aggirando così le decadenze processuali.Accogliendo la tesi della difesa, anche a fronte di un atto di impugnazionepalesemente inammissibile, si protrarrebbe una situazione di incertezza sulla sortedell’atto e della statuizione impugnata, per la possibilità delle parti di porvi rimediolegislatore ha previsto la necessitò di proporre un’impugnazione valida.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]