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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23345/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Galluzzo, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7716/2023, pubblicatain data 17 maggio 2023;Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Roma, la casa d’aste “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., alla quale avevaconferito il mandato di vendere alcuni beni mobili di sua proprietà,chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 1.227,54,ricavato dalla vendita di due lotti, nonché al risarcimento del dannonon patrimoniale subito per avergli la convenuta falsamente attribuitodi avere usato lo stratagemma di incassare due volte, con un assegnoe con un bonifico, l’importo di euro 3.103,19 derivante dal ricavatodella vendita di altri oggetti, avvenuta nel 2007.[OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda di pagamento della sommadi euro 1.227,54, oltre interessi, respingendo quella di risarcimentodei danni.2.

La sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., èstata confermata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudiced’appello, che ha reputato non provato il doppio pagamento da partedell’appellante.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta decisione, con due motivi, cui ha resistito ClaudioCammarota.È stata formulata proposta di definizione accelerata con la quale èstata prospettata l’inammissibilità del ricorso perché “proposto colpatrocinio di procuratore che trae i suoi poteri rappresentativi da unaprocura generale rilasciata nel 2010, dunque priva dei caratteri dispecialità necessari, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.”.La ricorrente ha depositato istanza di decisione ed il ricorso èstato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026380-bis.1. cod. proc civ.In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo censura la decisione impugnata per‹‹violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 329, 343, 345,secondo comma, 346 c.p.c. per non avere il Tribunale – giudiced’appello – rilevato il giudicato formatosi sulla ricezione ed incasso,da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’assegno di euro3.103,19››.2.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato su domandenon formulate dalle parti, con conseguente ampliamento del themadecidendum.3.

Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso va rilevatal’inammissibilità del ricorso, in quanto riconducibile all’opera diprocuratore non munito di valida procura speciale.3.1.

Come è noto, la procura per il ricorso in cassazione deveavere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale,dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base diuna specifica valutazione della sentenza da impugnare.

Essa è,dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza,con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass.,16/12/2005, n. 27724).

A maggior ragione è inammissibile il ricorsoproposto in forza di procura di carattere generale conferita con attonotarile anteriormente alla sentenza impugnata e priva di ogniriferimento alla stessa sentenza e all’impugnazione da proporsi incassazione.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026Trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati (Cass., sez.2, 14/08/1997, n. 7611; Cass., sez. 3, 07/12/2005, n. 27012; Cass.,sez. 3, 04/08/2000, n. 10235; Cass., sez. 3, 28/03/2006, n. 7084;Cass., sez. 2, 06/04/2010, n. 8200; Cass., sez. 6 - 3, 11/09/2014,n. 19226; Cass., sez. 6 - 3, 07/01/2016, n. 58), dai quali non v’èragione di discostarsi e che sono stati ribaditi da questa Corte, anchea sezioni unite (Cass., sez.

U, 27/04/2018, n. 10266, punto

1.3. dellamotivazione).3.2.

Nel caso di specie, come emerge anche dalla suaintestazione, il ricorso è stato proposto con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha agito in forza di poteri rappresentatividerivanti da una procura generale notarile rilasciata in data 10febbraio 2010 e, dunque, in data antecedente alla pronuncia dellasentenza d’appello.3.3.

Non può valere a sanare la rilevata inesistenza della procurail rilascio, da parte della ricorrente, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] diprocura speciale in calce all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.,con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rappresentato di voler ratificareogni e qualsiasi atto già compiuto dal procuratore, “ivi compresa laredazione e deposito e notifica del ricorso per cassazione e di ognialtro atto necessario e prodromico nessuno escluso e/o eccettuato”.Come ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite soprarichiamata, ‹‹va esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità, delrimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta conla novella del 2009 dell’art. 182 cod. proc. civ..

La disposizione trovaapplicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio dilegittimità di previsione analoga all’art. 359 cod. proc. civ. pergiudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiareche presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n.3 cod. proc. civ.) l’attribuzione e l’anteriorità del potere diNumero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione.

Il che ècoerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massimaconcentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n.28449; Cass., 26/06/2017, n. 15895; Cass., 06/10/2016, n. 20016;Cass., 26/11/2017, n. 27519).

Inoltre, secondo la Corte EDU, il dirittodi accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sullecondizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro marginedi apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolosvolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole chegovernano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia;conf.

Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3)››.L’esistenza della procura speciale e, dunque, dì una procuraspeciale valida, come requisito di ammissibilità del ricorso percassazione, trova conferma anche nel n. 5 dell’art. 366 cod., proc.civ., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa cheessa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea chepossa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensoreoriginario).

La previsione a pena di inammissibilità ricollegata allaproposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativorequisito debba sussistere al momento di detta proposizione,impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che ingenerale concerne la categoria della nullità e non riguarda quellaspeciale della inammissibilità (Cass., sez. 3, 19/01/2018, n. 1255;Cass., sez. 5, 13/01/2023, n. 938).3.4.

Non pertinenti sono, peraltro, i precedenti di questa Corteinvocati dalla ricorrente in memoria (Cass., sez.

U, n. 2642/1998 eCass. sez.

U, n. 36057/2022); difatti, con tali pronunce le SezioniUnite hanno enunciato il principio secondo cui ‹‹in tema di procuraalle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n.141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firmaper autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procuraredatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topograficafa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio dicassazione anche se non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., chenei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parteconferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti››.Infatti, si tratta di precedenti relativi all’interpretazione di unaprocura speciale successiva al ricorso, mentre, nel caso di specie,semplicemente il difensore del ricorrente ha violato una norma dalcristallino tenore, interpretata univocamente da decenni da questaCorte, avvalendosi di una procura non speciale e anteriore al ricorso.3.5.

Va, pertanto, ribadito che nel giudizio per cassazionel’invalidità della procura non può essere sanata medianterinnovazione, come previsto, in generale, dall’art. 182 cod. proc. civ.,poiché, l’art. 365, cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una validaprocura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso (cfr.Cass., 25/11/2022, n. 34867; Cass., sez. 3, 27/09/2023, n. 27467).4.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. e che il giudizio è stato definito inNumero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026conformità della proposta di definizione accelerata, deve farsiapplicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., comeprevisto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ.: e per una somma chesi stima equa, rispettivamente, in misura pari a quella liquidata atitolo di spese di lite e nella misura massima, per la natura in merorito della ragione di definizione del ricorso, per di più corrispondendoa scolastica granitica nozione l’indispensabilità della procura speciale.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivieuro 2.814,00, oltre euro 200,00 a titolo di esborsi, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge,nonché al pagamento, in favore del controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. dell’ulteriore importo di euro 2.814,00 ed alpagamento, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore dellaCassa delle ammende, dell’importo di euro 5.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Galluzzo, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7716/2023, pubblicatain data 17 maggio 2023;Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Roma, la casa d’aste “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., alla quale avevaconferito il mandato di vendere alcuni beni mobili di sua proprietà,chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 1.227,54,ricavato dalla vendita di due lotti, nonché al risarcimento del dannonon patrimoniale subito per avergli la convenuta falsamente attribuitodi avere usato lo stratagemma di incassare due volte, con un assegnoe con un bonifico, l’importo di euro 3.103,19 derivante dal ricavatodella vendita di altri oggetti, avvenuta nel 2007.[OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda di pagamento della sommadi euro 1.227,54, oltre interessi, respingendo quella di risarcimentodei danni.2. La sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., èstata confermata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudiced’appello, che ha reputato non provato il doppio pagamento da partedell’appellante.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta decisione, con due motivi, cui ha resistito ClaudioCammarota.È stata formulata proposta di definizione accelerata con la quale èstata prospettata l’inammissibilità del ricorso perché “proposto colpatrocinio di procuratore che trae i suoi poteri rappresentativi da unaprocura generale rilasciata nel 2010, dunque priva dei caratteri dispecialità necessari, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.”.La ricorrente ha depositato istanza di decisione ed il ricorso èstato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026380-bis.1. cod. proc civ.In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Il primo motivo censura la decisione impugnata per‹‹violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 329, 343, 345,secondo comma, 346 c.p.c. per non avere il Tribunale – giudiced’appello – rilevato il giudicato formatosi sulla ricezione ed incasso,da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’assegno di euro3.103,19››.2. Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato su domandenon formulate dalle parti, con conseguente ampliamento del themadecidendum.3. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso va rilevatal’inammissibilità del ricorso, in quanto riconducibile all’opera diprocuratore non munito di valida procura speciale.3.1. Come è noto, la procura per il ricorso in cassazione deveavere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale,dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base diuna specifica valutazione della sentenza da impugnare. Essa è,dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza,con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass.,16/12/2005, n. 27724). A maggior ragione è inammissibile il ricorsoproposto in forza di procura di carattere generale conferita con attonotarile anteriormente alla sentenza impugnata e priva di ogniriferimento alla stessa sentenza e all’impugnazione da proporsi incassazione.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026Trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati (Cass., sez.2, 14/08/1997, n. 7611; Cass., sez. 3, 07/12/2005, n. 27012; Cass.,sez. 3, 04/08/2000, n. 10235; Cass., sez. 3, 28/03/2006, n. 7084;Cass., sez. 2, 06/04/2010, n. 8200; Cass., sez. 6 - 3, 11/09/2014,n. 19226; Cass., sez. 6 - 3, 07/01/2016, n. 58), dai quali non v’èragione di discostarsi e che sono stati ribaditi da questa Corte, anchea sezioni unite (Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10266, punto 1.3. dellamotivazione).3.2. Nel caso di specie, come emerge anche dalla suaintestazione, il ricorso è stato proposto con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha agito in forza di poteri rappresentatividerivanti da una procura generale notarile rilasciata in data 10febbraio 2010 e, dunque, in data antecedente alla pronuncia dellasentenza d’appello.3.3. Non può valere a sanare la rilevata inesistenza della procurail rilascio, da parte della ricorrente, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] diprocura speciale in calce all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.,con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rappresentato di voler ratificareogni e qualsiasi atto già compiuto dal procuratore, “ivi compresa laredazione e deposito e notifica del ricorso per cassazione e di ognialtro atto necessario e prodromico nessuno escluso e/o eccettuato”.Come ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite soprarichiamata, ‹‹va esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità, delrimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta conla novella del 2009 dell’art. 182 cod. proc. civ.. La disposizione trovaapplicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio dilegittimità di previsione analoga all’art. 359 cod. proc. civ. pergiudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiareche presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n.3 cod. proc. civ.) l’attribuzione e l’anteriorità del potere diNumero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione. Il che ècoerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massimaconcentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n.28449; Cass., 26/06/2017, n. 15895; Cass., 06/10/2016, n. 20016;Cass., 26/11/2017, n. 27519). Inoltre, secondo la Corte EDU, il dirittodi accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sullecondizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro marginedi apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolosvolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole chegovernano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia;conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3)››.L’esistenza della procura speciale e, dunque, dì una procuraspeciale valida, come requisito di ammissibilità del ricorso percassazione, trova conferma anche nel n. 5 dell’art. 366 cod., proc.civ., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa cheessa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea chepossa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensoreoriginario). La previsione a pena di inammissibilità ricollegata allaproposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativorequisito debba sussistere al momento di detta proposizione,impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che ingenerale concerne la categoria della nullità e non riguarda quellaspeciale della inammissibilità (Cass., sez. 3, 19/01/2018, n. 1255;Cass., sez. 5, 13/01/2023, n. 938).3.4. Non pertinenti sono, peraltro, i precedenti di questa Corteinvocati dalla ricorrente in memoria (Cass., sez. U, n. 2642/1998 eCass. sez. U, n. 36057/2022); difatti, con tali pronunce le SezioniUnite hanno enunciato il principio secondo cui ‹‹in tema di procuraalle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n.141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c.Numero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firmaper autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procuraredatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topograficafa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio dicassazione anche se non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., chenei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parteconferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti››.Infatti, si tratta di precedenti relativi all’interpretazione di unaprocura speciale successiva al ricorso, mentre, nel caso di specie,semplicemente il difensore del ricorrente ha violato una norma dalcristallino tenore, interpretata univocamente da decenni da questaCorte, avvalendosi di una procura non speciale e anteriore al ricorso.3.5. Va, pertanto, ribadito che nel giudizio per cassazionel’invalidità della procura non può essere sanata medianterinnovazione, come previsto, in generale, dall’art. 182 cod. proc. civ.,poiché, l’art. 365, cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una validaprocura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso (cfr.Cass., 25/11/2022, n. 34867; Cass., sez. 3, 27/09/2023, n. 27467).4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. e che il giudizio è stato definito inNumero registro generale 25185/2023Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 23345/2026Data pubblicazione 16/07/2026conformità della proposta di definizione accelerata, deve farsiapplicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., comeprevisto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ.: e per una somma chesi stima equa, rispettivamente, in misura pari a quella liquidata atitolo di spese di lite e nella misura massima, per la natura in merorito della ragione di definizione del ricorso, per di più corrispondendoa scolastica granitica nozione l’indispensabilità della procura speciale. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivieuro 2.814,00, oltre euro 200,00 a titolo di esborsi, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge,nonché al pagamento, in favore del controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. dell’ulteriore importo di euro 2.814,00 ed alpagamento, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore dellaCassa delle ammende, dell’importo di euro 5.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE
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