CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 38151/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30126-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIO Ric. 2021 n. 30126 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 130/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto ingiuntivo n. 217/17 emesso su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Terni ha ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) di pagare la somma di euro 1.108.739,00 quale committente obbligata solidale, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, per i contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti dalla appaltatrice Key for up srl. 2. A seguito di opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato che nulla era dovuto dalla opponente all’[OSCURATO:PERSONA] poiché era maturata la decadenza di cui all’art. 29 cit. in quanto l’azione era stata proposta oltre il biennio dalla cessazione dell’appalto. 3. La Corte d'Appello di Perugia, per quanto ancora rileva, richiamati i principi affermati da questa S.C. (sentenza n. 18004 del 2019), ha escluso che il citato termine di decadenza fosse applicabile alle pretese dell’Istituto ed ha anche escluso che fosse maturata la prescrizione; in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato in euro 692.837,00 l’importo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di contributi , quale obbligata solidale della società appaltatrice. Ric. 2021 n. 30126 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- 4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, per avere la Corte di merito escluso l’applicazione all’[OSCURATO:PERSONA] del termine di decadenza previsto dall’art. 29 cit. 7. Si sostiene che l’art. 29 debba essere interpretato nel senso di estendere all'[OSCURATO:PERSONA] la decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale; ciò in base al tenore della norma che, diversamente dalla previgente legge 1369 del 1960, non contiene alcuna esclusione in riferimento agli enti previdenziali. 8. Ilmotivo di ricorso è infondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), e che hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della legge n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”. 9. Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto chela giurisprudenza Ric. 2021 n. 30126 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). 10. L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'[OSCURATO:PERSONA], è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass.8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). 11. Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. 12. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addiritturaprevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. 13. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento Ric. 2021 n. 30126 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare. 14. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 15. La spese processuali sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 16. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari