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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09493/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di motivazione rafforzata della condanna in grado di appello a seguito di proscioglimento in primo grado, è manifestamente infondato non essendo in questa ipotesi necessaria una motivazione rafforzata in quanto l'imputato era stato prosciolto in primo grado per mancanza di querela ex art. 129 cod. pen., vertendosi, pertanto, in un rilevato errore di diritto che non involge in alcuna modo una diversa valutazione in punto responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è infondato in quanto la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti oggetto della doglianza non risultano essere state dedotte dinanzi la corte di appello a verbale di udienza o con memoria; in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va considerato come il giudice abbia comunque tenuto conto della speciale tenuità del danno nel concedere la fattispecie attenuata di ricettazione; ritenuto che analogamente infondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.; non risulta, infatti, dal verbale di udienza la richiesta di parte di applicazione di pene sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di motivazione rafforzata della condanna in grado di appello a seguito di proscioglimento in primo grado, è manifestamente infondato non essendo in questa ipotesi necessaria una motivazione rafforzata in quanto l'imputato era stato prosciolto in primo grado per mancanza di querela ex art. 129 cod. pen., vertendosi, pertanto, in un rilevato errore di diritto che non involge in alcuna modo una diversa valutazione in punto responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è infondato in quanto la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti oggetto della doglianza non risultano essere state dedotte dinanzi la corte di appello a verbale di udienza o con memoria; in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va considerato come il giudice abbia comunque tenuto conto della speciale tenuità del danno nel concedere la fattispecie attenuata di ricettazione; ritenuto che analogamente infondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.; non risulta, infatti, dal verbale di udienza la richiesta di parte di applicazione di pene sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09493/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris