Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 27659/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4589/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CHIETI n. 380/2024 depositata in data 11/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 4589/2025 Numero sezionale 697/2025 Numero di raccolta generale 27659/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4589/2025 Numero sezionale 697/2025 Numero di raccolta generale 27659/2025 Data pubblicazione 16/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4589/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CHIETI n. 380/2024 depositata in data 11/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 4589/2025 Numero sezionale 697/2025 Numero di raccolta generale 27659/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4589/2025 Numero sezionale 697/2025 Numero di raccolta generale 27659/2025 Data pubblicazione 16/10/2025
Decreto Cassazione n. 27659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris