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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49433/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non sussistono elementi per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 1992, e l'omicidio perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] tra il 24 e il 25 marzo 1992; - tale omicidio, seppure commesso nell'ambito delle attività associative e finalizzato ad agevolare l'articolazione leccese della [OSCURATO:PERSONA] con la soppressione di un potenziale pericolo per l'incolumità dei sodali, fu frutto di una deliberazione originata da un evento occasionale e non prevedibile, con la necessaria e sufficiente specificità ab origine; - come da recente giurisprudenza di legittimità il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove emergano elementi significativi di una contestuale rappresentazione nelle linee essenziali dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'interdipendenza delle condotte di cui alle sentenze, per avere ricoperto Zingarello il ruolo associativo di custode delle armi, tra cui quelle utilizzate nell'omicidio, ma non si confronta con la valorizzata estemporaneità e occasionalità della decisione a fondamento dell'omicidio - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non sussistono elementi per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 1992, e l'omicidio perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] tra il 24 e il 25 marzo 1992; - tale omicidio, seppure commesso nell'ambito delle attività associative e finalizzato ad agevolare l'articolazione leccese della [OSCURATO:PERSONA] con la soppressione di un potenziale pericolo per l'incolumità dei sodali, fu frutto di una deliberazione originata da un evento occasionale e non prevedibile, con la necessaria e sufficiente specificità ab origine; - come da recente giurisprudenza di legittimità il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove emergano elementi significativi di una contestuale rappresentazione nelle linee essenziali dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'interdipendenza delle condotte di cui alle sentenze, per avere ricoperto Zingarello il ruolo associativo di custode delle armi, tra cui quelle utilizzate nell'omicidio, ma non si confronta con la valorizzata estemporaneità e occasionalità della decisione a fondamento dell'omicidio - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novemb
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