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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2021

ECLI:EU:T:2021:558
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0193_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑193/19) «Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Litgas per la fornitura di una quantità minima di GNL al terminale GNL situato nel porto marittimo di Klaipėda – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Servizio di interesse economico generale – Compensazione per un servizio di interesse economico generale – Costi connessi all’evaporazione – Costi di bilanciamento – Sicurezza dell’approvvigionamento – Articolo 14 della direttiva 2004/18/CE – Insieme di indizi concordanti»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 35-38)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Indizi tratti sia dall’adozione sia dal contenuto dell’atto impugnato (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 41-48, 70, 71, 90, 91, 104, 124, 127, 147, 149, 162, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 195, 205, 217, 219-222)

3. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto (Art. 106, § 2, TFUE) (v. punti 101, 102)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296 TFUE) (v. punti 120, 121)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri – Autorità responsabile tenuta all’osservanza delle norme dell’Unione applicabili nel settore degli appalti pubblici (Art. 106, § 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, punto 19) (v. punti 132, 149)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalti che esigono particolari misure di sicurezza – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14) (v. punti 134, 135, 137-147)

7. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Deroghe – Interpretazione restrittiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14) (v. punto 136)

8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 181) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania.

Dispositivo 1) La decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania, è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’aiuto di Stato derivante dalle modifiche del 2016. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] AB, la [OSCURATO:PERSONA] UAB, la Commissione europea, la Repubblica di Lituania e la Ignitis UAB sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0193_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑193/19) «Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Litgas per la fornitura di una quantità minima di GNL al terminale GNL situato nel porto marittimo di Klaipėda – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Servizio di interesse economico generale – Compensazione per un servizio di interesse economico generale – Costi connessi all’evaporazione – Costi di bilanciamento – Sicurezza dell’approvvigionamento – Articolo 14 della direttiva 2004/18/CE – Insieme di indizi concordanti» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 35-38) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Indizi tratti sia dall’adozione sia dal contenuto dell’atto impugnato (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 41-48, 70, 71, 90, 91, 104, 124, 127, 147, 149, 162, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 195, 205, 217, 219-222) 3. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto (Art. 106, § 2, TFUE) (v. punti 101, 102) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296 TFUE) (v. punti 120, 121) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri – Autorità responsabile tenuta all’osservanza delle norme dell’Unione applicabili nel settore degli appalti pubblici (Art. 106, § 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, punto 19) (v. punti 132, 149) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalti che esigono particolari misure di sicurezza – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14) (v. punti 134, 135, 137-147) 7. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Deroghe – Interpretazione restrittiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14) (v. punto 136) 8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 181) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania. Dispositivo 1) La decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania, è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’aiuto di Stato derivante dalle modifiche del 2016. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] AB, la [OSCURATO:PERSONA] UAB, la Commissione europea, la Repubblica di Lituania e la Ignitis UAB sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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