CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35073-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato- Retribuzione R.G.N. 35073/2019 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 647/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia n. 205/2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, per intervenuta decadenza ex art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], diretta –sulla premessa di essere stato alle dipendenze di quest’ultimo dal giugno 2001 al giugno 2013, benché formalmente inquadrato presso altre aziende-a sentire accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità; a sentire accertare e dichiarare la nullità di ogni atto di transazione intervenuto tra le parti e, conseguentemente, condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di esso ricorrente, della complessiva somma di euro 185.908,17, oltre accessori e con vittoria di spese e competenze. 2. Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione delle deduzioni formulate, la fattispecie azionata era sussumibile nelle previsioni di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010 per avere l’istante chiesto, tra l’altro, l’accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente facente capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo il rapporto cessato nel giugno 2013, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 23.1.2015. 3. La Corte di appello di Salerno, con la ordinanza del 6.5.2019 emessa ex art. 436 bis cpc, ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 13179/2017 da cui ha desunto che la domanda proposta dal Varone, finalizzata ad ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi “di fatto” alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2001 al giugno 2013, nonché diretta al conseguimento delle differenze retributive, ai compensi per lavoro straordinario, ratei di tredicesima mensilità, festività, indennità di preavviso, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, TFR, integrassero le condizioni soggettive e oggettive previste dall’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010. 4. Avverso la sentenza di primo grado, confermata dalla su indicata ordinanza di inammissibilità della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura la gravata pronuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione della legge n. 183 del 2010, art. 32 co. 4 lett. d) e della legge n. 604 del 1966, art. 6, per avere la Corte di appello applicato tali disposizioni a fattispecie diversa dall’impugnativa di licenziamento in contrasto con quanto affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7.2.2019. Deduce che i giudici di merito avevano accolto -con il ritenere che nell’ambito applicativo dell’art. 32 co. 4 lett. d) legge n. 183/2010 rientrasse anche un giudizio finalizzato alla stabilizzazione di un rapporto presso il datore di lavoro ritenuto effettivo e al conseguimento delle richieste delle relative differenze retributive- una preliminare eccezione di decadenza non usando però i corretti criteri ermeneutici, non individuando la ratio del legislatore e non fornendo una interpretazione costituzionale della disposizione in questione. 3. Con il secondo motivo si denuncia “l ’omessa violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sulla decorrenza del termine decadenziale in riferimento al dies a quo della decadenza, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione della legge n. 183 del 2010 art. 32 co. 4 lett. d) e della legge n. 604 del 1966, art. 6”, per avere la Corte di appello accolto l’eccezione di decadenza, affermando unicamente che “il Giudicante di primo grado ha rilevato l’intervenuta decadenza sulla scorta di dichiarazioni confessorie dei ricorrenti” quando invece era necessario, come nel licenziamento, un atto scritto. 4. Con il terzo motivo si obietta l’errata ricostruzione della sentenza di primo grado processuale, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello determinato il dies a quo sulla decorrenza, assumendo che la circostanza del licenziamento fosse stata dedotta dal primo giudice a mezzo di atto di natura confessoria quando invece il primo giudice aveva affermato che il lavoratore aveva indicato l’esistenza di un rapporto di lavoro, ma non aveva mai dichiarato di essere stato licenziato, di talché l’eccezione di decadenza era stata accolta su un presupposto non provato. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato recepimento dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 32 comma 4 lett. d) legge n. 183/2010 per violazione dell’art. 3 commi 1 e 2 della Cost., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per palese irragionevolezza della disposizione in quanto avrebbe finito per colpire solamente i lavoratori oggetto di una ipotesi di interposizione di un falso datore di lavoro che, al contrario, avrebbero dovuto invece essere maggiormente tutelati rispetto ad un datore di lavoro fraudolento. 6. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente. 7. In primo luogo, deve sottolinearsi che i fatti oggetto di causa sono stati sufficientemente indicati e che, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale dellarubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (per tutte Cass. n. 7981/2007). 8. In secondo luogo, va rilevato che, laddove - come nel caso di specie - con unico ricorso per cassazione siano impugnate sia la sentenza del tribunale che l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'idoneità del ricorso al raggiungimento del suo scopo dipende dalla circostanza che la critica del provvedimento impugnato sia autonoma rispetto a quella dell'ordinanza. Ciò in ragione della distinzione dei provvedimenti che rende necessario che la critica debba essere rivolta specificatamente a ciascuno di essi e, ove ritenuta l'esistenza di un identico errore, tale identità vada individuata ed illustrata (Cass. n. 12440 del 2017). 9. N el caso di specie, seppure con contenuti del tutto coincidenti, il ricorso ha individuato separatamente i motivi proposti avverso i due provvedimenti, dunque, è ammissibile sotto questo profilo (cfr. Cass. n. 32/2020). 10. Venendo allo scrutinio delle censure, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico- giuridica, sono fondati e si richiama il principio di diritto espresso da questa Corte, con la sentenza n. 40652/2021, nonché le argomentazioni ivi riportate, riguardanti la stessa questione circa la applicabilità della decadenza, prevista dall’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale. 11. I n quella sede, in una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella in esame, è stato affermato che: «la disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso».12. Nel caso che qui ci interessa, si è fatto riferimento, dai giudici del merito, in ordine alla individuazione del dies a quo del termine decadenziale per l’azionabilità della pretesa accertativa o creditoria ex art. 32 co. 4 lett. d), a “dichiarazioni confessorie” del ricorrente, senza però dare di esse alcuna specificazione contenutistica e senza indicare se, poi, vi fosse stato o meno un atto scritto (o equipollente) di diniego della titolarità del rapporto. 13. Il riferimento dei giudici di primo e seco ndo grado non è, quindi, assolutamente sufficiente perché, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina. 14. Alla stregua di quanto esposto i primi due motivi devono essere accolti, mentre la trattazione del terzo motivo resta assorbita dagli accertamenti che in sede di rinvio dovranno essere svolti dalla Corte territoriale in relazione alle censure accolte; conseguentemente, la trattazione del quarto motivo, per quanto detto, si presenta irrilevante. 15. Dell'impugnata sentenza s'impo ne, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio. 16. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata senten