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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29634/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/09/1983 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 settembre 2023 ,che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, con un secondo motivo, si censura la parte della sentenza in cui si negano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il connesso esame del concorso delle circostanze ex art. 69 cod. pen.; che, con un terzo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea determinazione della pena in relazione all'art. 133 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, nonché inerente a dedotti vizi non emergenti dal provvedimento impugnato; che la prospettazione difensiva è altresì volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che la particolare tenuta del fatto è stata correttamente esclusa, alla luce della negativa personalità del soggetto e delle modalità della condotta, di tipo sostanzialmente professionale; che il trattamento sanzionatorio, oggetto dei residui motivi di ricorso, risulta sorretto da motivazione congrua e immune da vizi giuridici, avendo la Corte distrettuale dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione mediante adeguata applicazione dei principi elaborati in materia; che giudici in merito hanno correttamente richiamato il numero delle dosi, le modalità del confezionamento, il luogo e il contesto operativo, la non occasionalità del reato, la mancanza di elementi positivi di giudizio, la negatività della personalità del soggetto, che operava in un contesto ambientale ad alta densità criminale e aveva confessato solo elementi assolutamente chiari e pacifici, senza alcun sostanziale apporto collaborativo.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del2 /hversamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/09/1983 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 settembre 2023 ,che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, con un secondo motivo, si censura la parte della sentenza in cui si negano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il connesso esame del concorso delle circostanze ex art. 69 cod. pen.; che, con un terzo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea determinazione della pena in relazione all'art. 133 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, nonché inerente a dedotti vizi non emergenti dal provvedimento impugnato; che la prospettazione difensiva è altresì volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che la particolare tenuta del fatto è stata correttamente esclusa, alla luce della negativa personalità del soggetto e delle modalità della condotta, di tipo sostanzialmente professionale; che il trattamento sanzionatorio, oggetto dei residui motivi di ricorso, risulta sorretto da motivazione congrua e immune da vizi giuridici, avendo la Corte distrettuale dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione mediante adeguata applicazione dei principi elaborati in materia; che giudici in merito hanno correttamente richiamato il numero delle dosi, le modalità del confezionamento, il luogo e il contesto operativo, la non occasionalità del reato, la mancanza di elementi positivi di giudizio, la negatività della personalità del soggetto, che operava in un contesto ambientale ad alta densità criminale e aveva confessato solo elementi assolutamente chiari e pacifici, senza alcun sostanziale apporto collaborativo. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del2 /hversamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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