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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16302/2026

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elett. dom.to in Viale delle Milizie n. 2, Roma, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in Via L. G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2468/2022 pubblicatain data 13/04/2022, n.r.g. 7827/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svolto attività di agente diIna [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) in virtù di contratto di agenziadel 17/03/2009, fino al recesso “in tronco” esercitato dalla mandante in data30/08/2011.Numero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026L’agente conveniva la preponente in giudizio dinanzi al Tribunale di Romaper ottenere l’accertamento dell’infondatezza del recesso per giusta causa ela conseguente condanna della mandante al pagamento delle somme iviindicate, previste a titolo di indennità dagli artt. 12, co. 4, 13, 26, 27 e 28dell’accordo nazionale degli agenti assicurativi (ANA), oltre alle indennità dirisoluzione e agli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepiva che il recessoera stato esercitato per giusta causa, o, in subordine, in ragione della modificadella compagine societaria dell’agente, ipotesi prevista dall’art. 2, co. 5, ANA,o, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2, co. 2, ANA.

Avanzava poidomanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna della società attriceal pagamento della somma ivi specificata a titolo di saldo finale del rapportodi agenzia.3.- Disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunaledichiarava che il recesso era assistito da giusta causa, rappresentata daidissidi insorti fra i soci della società attrice, nonché dalla mancata aperturadegli uffici aziendali al di fuori del periodo di chiusura feriale; pertantorigettava la domanda principale relativa alle indennità di cui agli artt. 12, co.4, 13, 25 e 26 ANA; accertava il diritto della società attrice alle indennità dicui agli artt. 27-30 ANA per la somma complessiva di euro 51.861,49;accertava un controcredito della mandante di euro 218.674,02 e pertanto,disposta la compensazione, in accoglimento della domanda riconvenzionalecondannava la società attrice al pagamento, in favore della mandante, delresiduo importo.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il capitolato per la concessione delle agenzie generali / Ramo vita,sottoscritto anche dalla legale rappresentante della società agente,all’art. 3, fra gli obblighi professionali dell’agente, prevede quello di“impiantare e mantenere in tutta efficienza l’organizzazionedell’agenzia”;Numero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026b) l’art. 9 della lettera di conferimento del mandato agenziale, sottoscrittadalle parti, prevede che “ogni variazione della compagine sociale … edogni altro evento che possa modificare il rapporto contrattuale comeinizialmente costituito e fondato sulla fiducia … dovrà esserepreventivamente comunicata all’impresa la quale si riserva la facoltà direcesso dal contratto di agenzia”;c) è circostanza pacifica l’incidenza del conflitto tra i fratelli Distefanosull’attività lavorativa;d) si tratta infatti di circostanza affermata da entrambe le parti e risultantedalla corrispondenza intercorsa fra la mandante e i soci della societàappellante;e) inoltre nella missiva del 14/04/2011, inviata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società agente, questa lamentava episodi di conflittotra i fratelli verificatisi all’interno dei locali dell’agenzia, alla presenza diassicurati e dipendenti e rappresentava che il disaccordo fra i socicomprometteva non solo il rendimento lavorativo dei dipendenti, maanche il nome della compagnia;f) con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la stessa [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altradipendente, comunicava le proprie dimissioni “a causadell’insostenibilità della situazione in essere” presso gli ufficidell’agenzia;g) nella missiva del 09/08/2011 la socia [OSCURATO:PERSONA],amministratrice e legale rappresentante della società, dichiarava che dauna settimana non le era permesso di accedere ai locali dell’agenzia, néinterloquire con i dipendenti, i quali avevano tutti rassegnato le propriedimissioni a decorrere dal 22 agosto 2011;h) in tema di agenzia il rapporto fiduciario assume maggiore valenzarispetto al lavoro subordinato (Cass. n. 10732/2019);i) quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto cessato il rapportofiduciario fra agente e preponente, tenuto conto dell’impossibilità difunzionamento degli uffici dell’agenzia e di assistenza alla clientela perla mancanza di personale e la chiusura degli uffici;j) inoltre il Tribunale ha indicato analiticamente il procedimento logico-giuridico in virtù del quale è pervenuto al riconoscimento dellaNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026sussistenza della giusta causa di recesso, da individuarsi nel venir menodel rapporto di fiducia fra le parti a causa del comportamento dei socidella società agente, nella chiusura non autorizzata degli uffici nelperiodo 22-25 agosto 2011, nella mancata assistenza ai clienti FairfieldUniversity e Piglio ed infine nell’impossibilità di effettuare i pagamentipresso l’agenzia lamentata da una collaboratrice ([OSCURATO:PERSONA]), chepertanto aveva provveduto rivolgendosi ad altra agenzia;k) è pacifico che la società agente non abbia chiesto l’approvazione dellachiusura dell’agenzia per ferie nel periodo 22-25 agosto 2011, invecenecessaria, poiché ai sensi del punto 11 dell’appendice al capitolato vital’agente era obbligato a tenere aperti gli uffici dell’agenzia generale neigiorni feriali, con facoltà limitata solo a indicare gli orari che avrebbeadottato;l) è infondato anche il motivo di appello relativo all’asserita nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio, per avere l’ausiliario mancato di verificarela corrispondenza fra gli estratti autenticati, prodotti dalla mandante, ela documentazione assicurativa contabile (polizze, quietanze edisdette);m) infatti, in tema di distribuzione dell’onere della prova, il creditore devesolo provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza,ma non l’inadempienza dell’obbligato, spettando invece al debitoreconvenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesacostituito dall’adempimento (Cass. ord. n. 13685/2019);n) il Tribunale ha osservato questa regola di riparto ed ha ritenuto che laprova del credito fosse rappresentata dall’estratto di libri contabili nonvidimati e autenticati dal notaio Tucci, unitamente ad altradocumentazione contabile, mentre la prova dell’adempimento non fossestata data;o) d’altronde, come risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio (pag. 32),l’agente non ha prodotto alcuna prova relativa alla propria situazionecontabile;p) l’unica documentazione prodotta dall’appellante, rappresentata da notedella consulente tecnica di parte, attiene esclusivamente alle indennitàrivendicate dall’agente, e quindi non dimostra alcunché in termini diNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026adempimento o di altri fatti estintivi o modificativi della pretesacreditoria della mandante;q) inoltre in quelle note la consulente tecnica di parte non indica l’asseritoerrore di metodo del perito d’ufficio, né formula una differente ipotesidi quantificazione delle partite aperte, ma si limita ad affermarnegenericamente l’inesattezza.5.- Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2, co. 5, dell’accordo nazionaleagenti INA [OSCURATO:SOCIETA], relativo al mutamento della compagine sociale dellasocietà agente, e dell’art. 2119 c.c. per avere la Corte territoriale ritenutosussistente una giusta causa di recesso.Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2119 e l’omesso esame di fattidecisivi per la controversia.I due motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sonoinammissibili.La prima censura, contenuta nel primo motivo, è del tutto estranea allaratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, fondata non sullamodifica della compagine societaria dell’agente, bensì sulla sussistenza dellagiusta causa rappresentata dalla accertata grave incidenza del conflitto tra ifratelli Distefano sull’attività dell’agenzia e su quella lavorativa dei dipendentiivi addetti, con accertate gravi ripercussioni sul rapporto con la clientela.La seconda censura, pure contenuta nel primo motivo, tende a sollecitarea questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice del merito.Inoltre, l’accertamento e la valutazione degli elementi idonei ad integrareNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026una giusta causa di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., costituisce un giudiziodi fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congruae giuridicamente immune da vizi (ex multis Cass. n. 19367/2024), come nellaspecie.Infine inammissibile è la censura di omesso esame dell’avvenuto recessodi [OSCURATO:PERSONA] dalla società in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (un giorno prima delrecesso della mandante).

Di tale circostanza non vi è traccia nella sentenzaimpugnata, sicché sarebbe stato onere della ricorrente in primo luogospecificare l’atto processuale nel quale quella circostanza fosse stata dedottae, se in quello introduttivo del giudizio, precisare di averne fatto motivo diappello.

Tale onere è rimasto inadempiuto.In secondo luogo l’ammissibilità del vizio di omesso esame di un fattodecisivo è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult.co., c.p.c.).In ogni caso non si sarebbe trattato di un “fatto decisivo”, poiché leconseguenze del dissidio fra i soci – nella ricostruzione in fatto dei Giudici dimerito – si erano già tutte manifestate prima del 29/08/2011 (data deldedotto recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalla società) ed avevano prodotto benprecise conseguenze pregiudizievoli per la mandante.

La mancanza delrequisito di decisività e la sussistenza di una c.d. doppia conforme (art. 348ter, ult.co., c.p.c.) rendono quindi inammissibile anche il secondo motivo.2.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 e 2710 c.c. per avere laCorte territoriale invertito l’onere della prova circa la sussistenza el’ammontare del credito vantato dalla mandante.Il motivo è infondato.E’ vero che il consulente tecnico d’ufficio, nominato in primo grado, hautilizzato solo gli estratti conto prodotti dalla odierna controricorrente, senzaverificarne la corrispondenza con la documentazione contabile posta afondamento di quelle risultanze riassuntive delle partite di dare/avere, nonprodotta dalla mandante.

Ma è altresì vero che nella sentenza impugnata laCorte territoriale ha espressamente evidenziato che l’agente appellante nonaveva depositato a sua volta alcuna documentazione contabile e che le notedella sua consulente tecnica di parte erano generiche, sia perché contenevanoNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026solo richieste di chiarimenti relative esclusivamente al metodo di calcoloadoperato dall’ausiliario nella quantificazione dei crediti della mandante,senza precisare quale sarebbe stato l’asserito errore metodologico, sia perchénon indicavano alcun conteggio alternativo o “una differente ipotesi diquantificazione delle partite aperte … limitandosi ad affermarnegenericamente l’inesattezza” (v. sentenza impugnata, p. 13, pen. cpv.).Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della regola di ripartodell’onere probatorio, avendo diversamente la Corte territoriale ritenuto chela mandante, creditrice del saldo finale del rapporto di agenzia, avessedimostrato il proprio credito ed il relativo ammontare, all’esito del prudenteapprezzamento delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimitàin quanto adeguatamente motivato.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elett. dom.to in Viale delle Milizie n. 2, Roma, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in Via L. G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2468/2022 pubblicatain data 13/04/2022, n.r.g. 7827/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svolto attività di agente diIna [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) in virtù di contratto di agenziadel 17/03/2009, fino al recesso “in tronco” esercitato dalla mandante in data30/08/2011.Numero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026L’agente conveniva la preponente in giudizio dinanzi al Tribunale di Romaper ottenere l’accertamento dell’infondatezza del recesso per giusta causa ela conseguente condanna della mandante al pagamento delle somme iviindicate, previste a titolo di indennità dagli artt. 12, co. 4, 13, 26, 27 e 28dell’accordo nazionale degli agenti assicurativi (ANA), oltre alle indennità dirisoluzione e agli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepiva che il recessoera stato esercitato per giusta causa, o, in subordine, in ragione della modificadella compagine societaria dell’agente, ipotesi prevista dall’art. 2, co. 5, ANA,o, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2, co. 2, ANA. Avanzava poidomanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna della società attriceal pagamento della somma ivi specificata a titolo di saldo finale del rapportodi agenzia.3.- Disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunaledichiarava che il recesso era assistito da giusta causa, rappresentata daidissidi insorti fra i soci della società attrice, nonché dalla mancata aperturadegli uffici aziendali al di fuori del periodo di chiusura feriale; pertantorigettava la domanda principale relativa alle indennità di cui agli artt. 12, co.4, 13, 25 e 26 ANA; accertava il diritto della società attrice alle indennità dicui agli artt. 27-30 ANA per la somma complessiva di euro 51.861,49;accertava un controcredito della mandante di euro 218.674,02 e pertanto,disposta la compensazione, in accoglimento della domanda riconvenzionalecondannava la società attrice al pagamento, in favore della mandante, delresiduo importo.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il capitolato per la concessione delle agenzie generali / Ramo vita,sottoscritto anche dalla legale rappresentante della società agente,all’art. 3, fra gli obblighi professionali dell’agente, prevede quello di“impiantare e mantenere in tutta efficienza l’organizzazionedell’agenzia”;Numero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026b) l’art. 9 della lettera di conferimento del mandato agenziale, sottoscrittadalle parti, prevede che “ogni variazione della compagine sociale … edogni altro evento che possa modificare il rapporto contrattuale comeinizialmente costituito e fondato sulla fiducia … dovrà esserepreventivamente comunicata all’impresa la quale si riserva la facoltà direcesso dal contratto di agenzia”;c) è circostanza pacifica l’incidenza del conflitto tra i fratelli Distefanosull’attività lavorativa;d) si tratta infatti di circostanza affermata da entrambe le parti e risultantedalla corrispondenza intercorsa fra la mandante e i soci della societàappellante;e) inoltre nella missiva del 14/04/2011, inviata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società agente, questa lamentava episodi di conflittotra i fratelli verificatisi all’interno dei locali dell’agenzia, alla presenza diassicurati e dipendenti e rappresentava che il disaccordo fra i socicomprometteva non solo il rendimento lavorativo dei dipendenti, maanche il nome della compagnia;f) con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la stessa [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altradipendente, comunicava le proprie dimissioni “a causadell’insostenibilità della situazione in essere” presso gli ufficidell’agenzia;g) nella missiva del 09/08/2011 la socia [OSCURATO:PERSONA],amministratrice e legale rappresentante della società, dichiarava che dauna settimana non le era permesso di accedere ai locali dell’agenzia, néinterloquire con i dipendenti, i quali avevano tutti rassegnato le propriedimissioni a decorrere dal 22 agosto 2011;h) in tema di agenzia il rapporto fiduciario assume maggiore valenzarispetto al lavoro subordinato (Cass. n. 10732/2019);i) quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto cessato il rapportofiduciario fra agente e preponente, tenuto conto dell’impossibilità difunzionamento degli uffici dell’agenzia e di assistenza alla clientela perla mancanza di personale e la chiusura degli uffici;j) inoltre il Tribunale ha indicato analiticamente il procedimento logico-giuridico in virtù del quale è pervenuto al riconoscimento dellaNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026sussistenza della giusta causa di recesso, da individuarsi nel venir menodel rapporto di fiducia fra le parti a causa del comportamento dei socidella società agente, nella chiusura non autorizzata degli uffici nelperiodo 22-25 agosto 2011, nella mancata assistenza ai clienti FairfieldUniversity e Piglio ed infine nell’impossibilità di effettuare i pagamentipresso l’agenzia lamentata da una collaboratrice ([OSCURATO:PERSONA]), chepertanto aveva provveduto rivolgendosi ad altra agenzia;k) è pacifico che la società agente non abbia chiesto l’approvazione dellachiusura dell’agenzia per ferie nel periodo 22-25 agosto 2011, invecenecessaria, poiché ai sensi del punto 11 dell’appendice al capitolato vital’agente era obbligato a tenere aperti gli uffici dell’agenzia generale neigiorni feriali, con facoltà limitata solo a indicare gli orari che avrebbeadottato;l) è infondato anche il motivo di appello relativo all’asserita nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio, per avere l’ausiliario mancato di verificarela corrispondenza fra gli estratti autenticati, prodotti dalla mandante, ela documentazione assicurativa contabile (polizze, quietanze edisdette);m) infatti, in tema di distribuzione dell’onere della prova, il creditore devesolo provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza,ma non l’inadempienza dell’obbligato, spettando invece al debitoreconvenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesacostituito dall’adempimento (Cass. ord. n. 13685/2019);n) il Tribunale ha osservato questa regola di riparto ed ha ritenuto che laprova del credito fosse rappresentata dall’estratto di libri contabili nonvidimati e autenticati dal notaio Tucci, unitamente ad altradocumentazione contabile, mentre la prova dell’adempimento non fossestata data;o) d’altronde, come risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio (pag. 32),l’agente non ha prodotto alcuna prova relativa alla propria situazionecontabile;p) l’unica documentazione prodotta dall’appellante, rappresentata da notedella consulente tecnica di parte, attiene esclusivamente alle indennitàrivendicate dall’agente, e quindi non dimostra alcunché in termini diNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026adempimento o di altri fatti estintivi o modificativi della pretesacreditoria della mandante;q) inoltre in quelle note la consulente tecnica di parte non indica l’asseritoerrore di metodo del perito d’ufficio, né formula una differente ipotesidi quantificazione delle partite aperte, ma si limita ad affermarnegenericamente l’inesattezza.5.- Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2, co. 5, dell’accordo nazionaleagenti INA [OSCURATO:SOCIETA], relativo al mutamento della compagine sociale dellasocietà agente, e dell’art. 2119 c.c. per avere la Corte territoriale ritenutosussistente una giusta causa di recesso.Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2119 e l’omesso esame di fattidecisivi per la controversia.I due motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sonoinammissibili.La prima censura, contenuta nel primo motivo, è del tutto estranea allaratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, fondata non sullamodifica della compagine societaria dell’agente, bensì sulla sussistenza dellagiusta causa rappresentata dalla accertata grave incidenza del conflitto tra ifratelli Distefano sull’attività dell’agenzia e su quella lavorativa dei dipendentiivi addetti, con accertate gravi ripercussioni sul rapporto con la clientela.La seconda censura, pure contenuta nel primo motivo, tende a sollecitarea questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice del merito.Inoltre, l’accertamento e la valutazione degli elementi idonei ad integrareNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026una giusta causa di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., costituisce un giudiziodi fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congruae giuridicamente immune da vizi (ex multis Cass. n. 19367/2024), come nellaspecie.Infine inammissibile è la censura di omesso esame dell’avvenuto recessodi [OSCURATO:PERSONA] dalla società in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (un giorno prima delrecesso della mandante). Di tale circostanza non vi è traccia nella sentenzaimpugnata, sicché sarebbe stato onere della ricorrente in primo luogospecificare l’atto processuale nel quale quella circostanza fosse stata dedottae, se in quello introduttivo del giudizio, precisare di averne fatto motivo diappello. Tale onere è rimasto inadempiuto.In secondo luogo l’ammissibilità del vizio di omesso esame di un fattodecisivo è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult.co., c.p.c.).In ogni caso non si sarebbe trattato di un “fatto decisivo”, poiché leconseguenze del dissidio fra i soci – nella ricostruzione in fatto dei Giudici dimerito – si erano già tutte manifestate prima del 29/08/2011 (data deldedotto recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalla società) ed avevano prodotto benprecise conseguenze pregiudizievoli per la mandante. La mancanza delrequisito di decisività e la sussistenza di una c.d. doppia conforme (art. 348ter, ult.co., c.p.c.) rendono quindi inammissibile anche il secondo motivo.2.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 e 2710 c.c. per avere laCorte territoriale invertito l’onere della prova circa la sussistenza el’ammontare del credito vantato dalla mandante.Il motivo è infondato.E’ vero che il consulente tecnico d’ufficio, nominato in primo grado, hautilizzato solo gli estratti conto prodotti dalla odierna controricorrente, senzaverificarne la corrispondenza con la documentazione contabile posta afondamento di quelle risultanze riassuntive delle partite di dare/avere, nonprodotta dalla mandante. Ma è altresì vero che nella sentenza impugnata laCorte territoriale ha espressamente evidenziato che l’agente appellante nonaveva depositato a sua volta alcuna documentazione contabile e che le notedella sua consulente tecnica di parte erano generiche, sia perché contenevanoNumero registro generale 26904/2022Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 16302/2026Data pubblicazione 26/05/2026solo richieste di chiarimenti relative esclusivamente al metodo di calcoloadoperato dall’ausiliario nella quantificazione dei crediti della mandante,senza precisare quale sarebbe stato l’asserito errore metodologico, sia perchénon indicavano alcun conteggio alternativo o “una differente ipotesi diquantificazione delle partite aperte … limitandosi ad affermarnegenericamente l’inesattezza” (v. sentenza impugnata, p. 13, pen. cpv.).Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della regola di ripartodell’onere probatorio, avendo diversamente la Corte territoriale ritenuto chela mandante, creditrice del saldo finale del rapporto di agenzia, avessedimostrato il proprio credito ed il relativo ammontare, all’esito del prudenteapprezzamento delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimitàin quanto adeguatamente motivato.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris