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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13114/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10235-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3422/26/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «l'Ufficio - attore sostanziale nel processo tributario - non ha fornito elementi atti a disattendere le argomentazioni di controparte - come già esposti in narrativa ed esaminati nella discussione tra le parti in pubblica udienza - fatte proprie in sentenza dal primo giudice»; «la motivazione della sentenza di prime cure - esaustiva e logicamente argomentata in ogni suo passaggio - resiste a tutti i motivi di impugnazione dando ampiamente conto delle ragioni per le quali le questioni e le eccezioni, qui riproposte dall'appellante, siano state tutte disattese» e che «il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio la natura di finanziamenti debitori/creditori delle movimentazioni bancarie rilevate, escludendone ogni valenza reddituale».

2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 384, comma 2, cod. proc. civ. nonché 111 Cost.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod.civ. per avere la CTR erroneamente escluso la valenza reddituale delle movimentazioni bancarie accertate che spettava al contribuente giustificare.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto con conseguente assorbimento del secondo.

4. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).4.1.

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

CaSS. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decídendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

4.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., SeZ.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).5.

In tale grave forma di vizio incorre anche la sentenza che, come nel caso di specie, opera anche un espresso quanto immotivato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) «ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d'appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez.

V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass.

S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez.

V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicché deve considerarsi nulla - in quanto meramente apparente - una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez.

V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)».

6. Nella fattispecie il rinvio che la CTR opera alla sentenza di prime cure ed alle argomentazioni in essa sviluppate - come reso evidente dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata sopra trascritta nella parte in questa sede rilevante - è fatto in evidente ed insanabile difformità al principio giurisprudenziale appena sopra enunciato, essendosi i giudici di secondo grado limitati a condividere la sentenza appellata ritenendola specificamente motivata, senza alcuna valutazione critica dei motivi di appello proposti al riguardo dall'amministrazione finanziaria (che per autosufficienza allega l'appello al ricorso in esame), peraltro, neppure sommariamente riferiti, nonché delle ragioni di condivisione della decisione adottata dai primi giudici.

7. Nella predetta grave forma di vizio motivazionale incorre la sentenza impugnata anche nella parte in cui sostiene «che non possa revocarsi in dubbio la natura di finanziamenti debitori/creditori delle movimentazioni bancarie rilevate, escludendone ogni valenza reddituale».

Trattasi, all'evidenza, di apparato motivazionale che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo alcuna esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alla valenza reddituale delle movimentazioni bancarie accertate essendosi il giudice del gravame limitato ad enunciare l'esito del ragionamento decisorio ma non le ragioni della decisione assunta.

8. La motivazione in esame si pone anche al di sotto del minimo costituzionale nella prospettiva di cui a Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (secondo cui «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. dv., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»).

9. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo nonché la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR territorialmente competente perché provveda a riesaminare la vicenda, fornendo adeguata e congrua motivazione in relazione ai motivi di impugnazione dell'Agenzia delle entrate, e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10235-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3422/26/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «l'Ufficio - attore sostanziale nel processo tributario - non ha fornito elementi atti a disattendere le argomentazioni di controparte - come già esposti in narrativa ed esaminati nella discussione tra le parti in pubblica udienza - fatte proprie in sentenza dal primo giudice»; «la motivazione della sentenza di prime cure - esaustiva e logicamente argomentata in ogni suo passaggio - resiste a tutti i motivi di impugnazione dando ampiamente conto delle ragioni per le quali le questioni e le eccezioni, qui riproposte dall'appellante, siano state tutte disattese» e che «il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio la natura di finanziamenti debitori/creditori delle movimentazioni bancarie rilevate, escludendone ogni valenza reddituale». 2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 384, comma 2, cod. proc. civ. nonché 111 Cost.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod.civ. per avere la CTR erroneamente escluso la valenza reddituale delle movimentazioni bancarie accertate che spettava al contribuente giustificare. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto con conseguente assorbimento del secondo. 4. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).4.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. CaSS. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decídendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 4.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., SeZ. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).5. In tale grave forma di vizio incorre anche la sentenza che, come nel caso di specie, opera anche un espresso quanto immotivato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) «ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d'appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicché deve considerarsi nulla - in quanto meramente apparente - una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)». 6. Nella fattispecie il rinvio che la CTR opera alla sentenza di prime cure ed alle argomentazioni in essa sviluppate - come reso evidente dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata sopra trascritta nella parte in questa sede rilevante - è fatto in evidente ed insanabile difformità al principio giurisprudenziale appena sopra enunciato, essendosi i giudici di secondo grado limitati a condividere la sentenza appellata ritenendola specificamente motivata, senza alcuna valutazione critica dei motivi di appello proposti al riguardo dall'amministrazione finanziaria (che per autosufficienza allega l'appello al ricorso in esame), peraltro, neppure sommariamente riferiti, nonché delle ragioni di condivisione della decisione adottata dai primi giudici. 7. Nella predetta grave forma di vizio motivazionale incorre la sentenza impugnata anche nella parte in cui sostiene «che non possa revocarsi in dubbio la natura di finanziamenti debitori/creditori delle movimentazioni bancarie rilevate, escludendone ogni valenza reddituale». Trattasi, all'evidenza, di apparato motivazionale che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo alcuna esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alla valenza reddituale delle movimentazioni bancarie accertate essendosi il giudice del gravame limitato ad enunciare l'esito del ragionamento decisorio ma non le ragioni della decisione assunta. 8. La motivazione in esame si pone anche al di sotto del minimo costituzionale nella prospettiva di cui a Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (secondo cui «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. dv., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»). 9. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo nonché la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR territorialmente competente perché provveda a riesaminare la vicenda, fornendo adeguata e congrua motivazione in relazione ai motivi di impugnazione dell'Agenzia delle entrate, e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom
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