CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso (1 e 1-bis) con cui si censura la ritenuta tempestiva querela è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui si evidenzia come la persona offesa fosse venuta a conoscenza della commissione del reato da parte di Uggini nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2016, affermazione che il ricorrente tenta di confutare attraverso un precluso riferimento a parte del compendio probatorio, sottoponendo al diretto vaglio di questa Corte una non consentita valutazione di merito; rilevato che il secondo motivo (2 e 2-bis) tenta di diversamente ricostruire la vicenda che ha visto il ricorrente aver sottratto il bene che la IVG tentava di apprendere, fatti in ordine ai quali il ricorrente deduce questioni estranee al perimetro della contestazione senza idonea confutazione dei fatti; rilevato che il terzo motivo (3 e 3-bis) con cui si deduce la mancata risposta all'allegazione con cui si intendeva dare una lettura alternativa alle emergenze processuali è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale spiegato la valenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 388 cod. pen., della mancata consegna, come pure sostenuto, di un assegno dell'importo di duemila euro al funzionario IVG, circostanza che si era intesa sottoporre alla attenzione della Corte territoriale onde accreditare una buona fede dell'imputato che si è accertato non essere veritiera; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d