CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2024, che, esclusa l'aggravante della destrezza e rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato quella del Tribunale monocratico della medesima città, in sede di rito abbreviato, affermativa della sua penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 624 bis e 625 comma 1 n. 2 e n.5 cod. pen. - capo a) - e di cui agli artt. 81, 337 e 61 n. 2 cod. pen. - capo b). 2.L'atto di impugnazione si è affidato a 4 motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.. Lo studio medico, luogo di esecuzione del furto, non costituirebbe sito di privata dimora, in quanto non destinato all'esplicazione della vita privata. 2.2.Con il secondo motivo, poggiato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, il ricorrente ha lamentato l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. perché la persona offesa non era presente al momento dell'intrusione nello studio e, pertanto, verrebbe meno la più accentuata pericolosità dell'azione criminosa. La sentenza impugnata non avrebbe, sul punto, motivato in modo appagante. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato che non sarebbe stata correttamente applicata la legge penale e la sentenza sarebbe carente di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poiché l'imputato avrebbe spiegato al giudice di essere stato senza ragione strattonato dai Carabinieri e di essersi, di conseguenza, dimenato istintivamente al sol fine di frenarne l'impeto; non avrebbe agito per opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficio. 2.4.11 quarto motivo si è doluto dei medesimi vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, con riferimento all'esistenza degli elementi essenziali del reato di ricettazione. La sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata contezza della prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, di utilizzare un veicolo di provenienza furtiva perché era semplice trasportato, insieme a due complici e non è stato colto in possesso di oggetti tali da dimostrare che egli avesse la disponibilità personale del bene. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso sono in parte non consentiti in sede di legittimità, perché propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio illustrati ed apprezzati dalle sentenze di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, per la parte restante comunque non fondati. Essi, pur evocando in rubrica anche il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., si riducono a censure afferenti alla motivazione della sentenza impugnata, perché la deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente, illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione e non della errata sussunzione della condotta accertata nel paradigma della norma incriminatrice contestata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve essere allora nuovamente ribadito che, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, di tal che dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito, una diversa loro elaborazione critica (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621- 01). Orbene, la decisione impugnata ha spiegato, con enunciati riservati al giudizio di merito, conformi a regole di esperienza e nient'affatto irrazionali, che lo studio professionale medico del dr. [OSCURATO:PERSONA], parte di uno stabile privato, non è un locale aperto al pubblico, fruibile, cioè, da un indiscriminato numero di persone, è luogo in cui la persona esercita abitualmente la propria attività di lavoro, è struttura accessibile ai pazienti che richiedano ed ottengano, previa selezione e con il consenso del titolare, di beneficiare delle relative prestazioni sanitarie. Inoltre, è stata congruamente ritenuta sintomatica dell'espletamento non occasionale di vita privata all'interno dell'immobile l'accertata asportazione di beni riconducibili a comune utilizzo di natura riservata e personale, come un computer portatile ed un televisore. 1.1.Le argomentazioni sono allineate, come del resto quelle della sentenza del giudice di prime cure, all'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite di questa Corte D'Amico, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, che ha per l'appunto stabilito che rientrano nella nozione di privata dimora a norma dell'art. 624 bis cod. pen. esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Si è chiarito, più precisamente, che l'accezione di privata dimora può essere riconosciuta sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (così anche sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633, in tema di furto all'interno di uno studio legale; sez. 4, n. 18793 del 28/3/2019, Macaluso, non mass., che ha ritenuto la sussistenza del reato in caso di furto all'interno di un ambulatorio medico). Le lagnanze difensive, che sostengono l'assenza di prova che l'asportazione dei beni sia avvenuta nelle stanze dello studio destinate allo svolgimento della vita privata delle persone, o che gli oggetti asportati non possiedano valenza conducente, assumono connotazione generica e tendono, come detto, a prospettare una diversa interpretazione dei dati fattuali e delle risultanze acquisite, estranea al sindacato di legittimità. 1.2. Sorte di inammissibilità, estesa anche a profili di aspecificità e manifesta infondatezza, meritano il terzo e il quarto motivo di ricorso, dal momento che, per un verso, la Corte territoriale, coerente con quanto sul punto rassegnato in primo grado, ha osservato che gli atti utilizzabili a fini probatori e, in particolare, il verbale di arresto, hanno restituito dimostrazione dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale; l'imputato, nel tentativo di sottrarsi alla cattura "si era divincolato, sferrando calci e pugni e anche una testata ad uno degli operanti, con violenza tale da cagionare ai militari le lesioni loro refertate in atti"; mentre, di contro, priva di riscontri è rimasta la versione da lui offerta, intesa a lamentare un abuso di contenzione da parte delle forze di polizia, che ne avrebbe determinato la naturale e legittima reazione. Quanto, invece, alle aporie della motivazione - che si assumono ravvisabili a riguardo della configurazione dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione dell'autovettura utilizzata per recarsi sul luogo del furto - la Corte di merito ha svolto apprezzamento del fatto nella sua globalità e ha messo in risalto le concrete modalità della condotta, con particolare riferimento ai connotati sinergici dell'azione dei tre complici, che hanno ragionevolmente concertato di utilizzare un veicolo di provenienza illecita per eludere gli accertamenti successivi alla consumazione del furto in abitazione; e ne ha tratto plausibili e convergenti indicatori della prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, di tale delittuosa provenienza, in linea con l'esegesi consolidata in base alla quale alla sfera intellettiva dell'agente è ben possibile risalire attraverso una compiuta ed attenta disamina delle circostanze del fatto e delle manifestazioni oggettive del suo comportamento. D'altro canto, è radicato il principio di diritto in virtù del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis, sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Anche in proposito i rilievi difensivi, peraltro privi di riscontri (cfr. pag.4 sentenza di primo grado) - in base ai quali il prevenuto sarebbe stato un semplice e dunque ignaro occupante del mezzo condotto da altri - si sostanziano nella riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, in assenza di adeguato confronto critico con le repliche fornite dai giudici del gravame e con le analoghe riflessioni del primo giudice e mirano a sollecitare una rivalutazione non autorizzata degli elementi di prova analizzati nel corpo delle motivazioni. 2. Da ultimo, e con riferimento al secondo motivo di ricorso, parimenti affetto da infondatezza manifesta, mette conto rammentare che la ragione della previsione dell'aggravante speciale del delitto di furto, di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui siano distribuiti i compiti tra i protagonisti dell'impresa criminosa e quest'ultima sia organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa realizzazione del delitto progettato (sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845), sicchè risulta irrilevante, ai fini del suo perfezionamento, che la persona offesa sia stata o meno presente, nei luoghi dell'intrusione, al cospetto degli esecutori materiali, come correttamente sottolineato dalle proposizioni del provvedimento impugnato. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento