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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42523/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, prospetta un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da vizi, avendo correttamente riscontrato l'assenza degli elementi necessari ai fini dell'esclusione della punibilità per forza maggiore (cfr. p. 2 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il frrside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, prospetta un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da vizi, avendo correttamente riscontrato l'assenza degli elementi necessari ai fini dell'esclusione della punibilità per forza maggiore (cfr. p. 2 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il frrside
Sentenza Cassazione n. 42523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris