CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 1968
Cassazione n. 29247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 02/06/1968 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 160,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 7, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di un furgone cassonato e del materiale ferroso in esso contenuto. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base nonchè al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, e alla misura dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la Corte di appello ha rideterminato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, che non consente un giudizio di prevalenza sulle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, si specifica che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01). Quanto, poi, agli operati aumenti per la continuazione, questa Corte ha più volte affermato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base 2(Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787), soprattutto qualora il giudice applichi aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, 44428 del 05/10/2022 Ud. (dep. 22/11/2022 ) Rv. 284005). Nel caso in esame, il giudice a quo ha applicato aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. assai contenuti, a fronte della commissione di fattispecie di reato dotate di non modesta gravità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.Mr r° t/ tj\ ci/13\rUtAAC'S DE P osi -7-tot [OSCURATO:PERSONA]$Sezione VII 73A 3 " AGO 2676 [OSCURATO:PERSONA]