CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 11469/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa edile stradale [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratrice speciale di Andrea, Luca, Gino, Piero e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dall'Impresa edile stradale [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme relative ad alcune opere eseguite in subappalto. Il subappalto era stato stipulato con l'Associazione temporanee di imprese (Ati) avente come mandataria la società [OSCURATO:PERSONA], alla quale Ati aveva preso parte anche la ditta Sirolli. Le somme erano state riconosciute alla subappaltatrice in esito a un arbitrato irrituale, convenuto nel contratto di subappalto. L'opponente sostenne che la clausola compromissoria era da considerare invalida e inefficace, poiché pattuita in un contratto al quale essa ditta Sirolli non aveva preso parte; sostenne inoltre di non aver potuto partecipare alla composizione del collegio arbitrale. L'adito tribunale di Teramo ha respinto l'opposizione e la sentenza, gravata da Sirolli, è stata confermata in appello. La corte d'appello de L'Aquila, in particolare, ha stabilito che il potere della società [OSCURATO:PERSONA] di inserire nel subappalto la clausola compromissoria, con effetti anche per le ditte associate, discendeva direttamente dal contratto associativo, col quale alla capogruppo era stata esplicitamente attribuita anche la facoltà di stipulare tutti gli atti contrattuali e consequenziali necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Per la cassazione della sentenza, depositata il 30 marzo 2017 e non notificata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] e procuratrice speciali dei figli coeredi, ha replicato con controricorso. Questa parte ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - La memoria di parte controricorrente è stata depositata oltre il termine di legge, sicché di essa non va tenuto conto. II. - Col primo mezzo la ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 406 del 1991 e 10 del d.lgs. n. 109 del 1994, censura la sentenza per aver ritenuto che il mandato speciale istitutivo dell'Ati conferisse alla capogruppo il potere di rappresentanza delle imprese mandanti anche nei confronti dei terzi, oltre che della stazione appalltante. Col secondo mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 808 cod. proc.. civ. e 1708 cod. civ., nella parte in cui la corte territoriale ha ricompreso tra i poteri conferiti alla mandataria anche quello di stipulare una clausola compromissoria per conto delle mandanti, erroneamente annoverandola tra gli strumenti utili al raggiungimento dei fini del raggruppamento temporaneo di imprese. Col terzo motivo, ancora in consecuzione, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 e 1705 cod. civ., giacché il contratto concluso dalla capogruppo, in proprio e senza apparente spendita del nome della mandante, non poteva esser considerato efficace nei riguardi di questa. Infine col quarto mezzo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 808 e 810 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 cost. e 101 cod. proc. civ., essendo stato ritenuto valido ed efficace il "lodo" arbitrale emesso sulla scorta di una clausola che impediva, alla Sirolli, la nomina di un proprio arbitro. III. - I primi tre motivi possono essere esaminati unitariamente, essendo tutti relativa all'unica questione dell'opponibilità della clausola compromissoria convenuta nel subappalto. I motivi sono nel complesso infondati. IV. - L'argomentazione principale della ricorrente fa leva sull'art. 23 del d.lgs. n. 406 del 1991, menzionato in correlazione con le altre norme indicate in rubrica. La disposizione in esame, e in particolare quella contenuta nel nono comma (ben vero riprodotto nell'art. 37, sedicesimo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), prevede che "al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto". Questa Corte ha in effetti chiarito che in virtù del rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria- capogruppo, che è considerato come mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, la mandataria è legittimata a compiere, nei soli rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto (v. Cass. n. 18441-05, Cass. n. 3808-16 e altre). Tuttavia ciò non esclude che il contratto, che lega la capogruppo alle mandanti, possa a sua volta contenere, sempre nell'alveo della rappresentanza, previsioni circa le modalità di gestione del mandato collettivo nei rapporti coi terzi, in vista della migliore realizzazione dell'opera per la quale l'associazione temporanea è stata costituita. Ciò invero dipende essenzialmente dalla volontà delle parti, come manifestata nello specifico contratto dal quale l'associazione è regolata. V. - Ora dalla sentenza risulta, per l'appunto, che la stipula del subappalto da parte della mandataria capogruppo era stata specificamente autorizzata direttamente dal contratto costitutivo della associazione temporanea d'imprese. Segnatamente in tale contratto era stata inserita la previsione del conferimento anche di un mandato speciale in favore della capogruppo "per la stipulazione di tutti gli atti contrattuali e conseguenziali necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto" (così la sentenza impugnata, a pag. 3). Ancora in altra clausola era stato stabilito, sempre secondo la ricostruzione operata in sentenza, e previo rinvio all'art. 13 della I. n. 104 del 1994, che per effetto dell'offerta formulata in forma di Ati si sarebbe determinato un vincolo solidale delle società partecipanti "relativamente alle obbligazioni non solo nei confronti dell'amministrazione, ma anche nei riguardi delle imprese subappaltatrici e dei fornitori" (pag. 4). Da tanto la corte d'appello ha desunto che il mandato conferito alla capogruppo afferiva anche ai contratti esecutivi dell'appalto, e in particolare all'eventuale subappalto, i cui effetti si sarebbero realizzati in estensione alla sfera giuridica delle mandanti. VI. - La menzionata ricostruzione della fattispecie negoziale concretizza una questione di fatto. L'interpretazione di un contratto, come sempre accade dinanzi ad atti a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà delle parti, ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (v. per varie applicazioni Cass. n. 1602-07, Cass. n. 17367-10, Cass. n. 7982-13) se sorretta da motivazione adeguata e - soprattutto - immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione dei contratti medesimi (artt. 1362 e seg. cod. civ.). E' dirimente considerare che una violazione di tal genere non è stata nella specie neppure paventata. VII. - Discende l'infondatezza dei motivi nella parte afferente all'efficacia soggettiva della clausola compromissoria. In generale, affinché la pattuizione di arbitrato sia vincolante, è necessario che il consenso manifestato alla soluzione arbitrale delle controversie provenga da chi abbia la capacità di disporre del diritto controverso. Dall'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ. si trae non solo la regola cd. di autonomia della clausola compromissoria - che invero deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce - ma anche l'altra regola, secondo la quale il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. Pertanto l'accertata efficacia del subappalto anche nei confronti delle mandanti si riflette sui problema posto dalla ricorrente, nel senso di doversi affermare - in consecuzione - anche (e proprio) l'estensione alle mandanti medesime della clausola compromissoria in quel contratto legittimamente convenuta. VIII. - Il quarto motivo è inammissibile. Per quanto dalla sentenza impugnata risulti (contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente) che la questione era stata in effetti prospettata anche come motivo di appello, è dirimente che sulla stessa la corte d'appello abbia totalmente omesso di pronunciare. Ne segue che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata, da questo punto di vista, solo per omissione di pronuncia sul motivo di gravame, non mai per diretta asserita violazione delle norme (gli artt. 808 e 810 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 cost. e 101 cod. proc. civ.) in concreto ignorate. IX. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera