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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova ex nunc, ha ritenuto decisiva, ai fini della valutazione negativa sulla prosecuzione della prova, la pluralità e gravità delle violazioni delle prescrizioni (assenza da casa in occasione di un controllo ed interruzione del programma del Sert accompagnata dalla ripresa del consumo di stupefacenti ed assenza di atteggiamento collaborativo).

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice ha preso in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di prova trascorso di sei mesi.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova ex nunc, ha ritenuto decisiva, ai fini della valutazione negativa sulla prosecuzione della prova, la pluralità e gravità delle violazioni delle prescrizioni (assenza da casa in occasione di un controllo ed interruzione del programma del Sert accompagnata dalla ripresa del consumo di stupefacenti ed assenza di atteggiamento collaborativo). Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice ha preso in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di prova trascorso di sei mesi. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar
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