CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 19894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, Con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di concessione di un permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del permesso premio, così come previsti dall'art. 30-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che il percorso trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di esprimere un giudizio prognostico di affidabilità, che imponeva di ritenere necessario un ulteriore periodo di valutazione e la redazione della successiva relazione di sintesi. Tali conclusioni si imponevano anche alla luce del fatto che, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, nella fase iniziale della sua detenzione, il condannato non aveva «dimostrato piena consapevolezza circa il disvalore delle condotte antigiuridiche commesse [...]», tendendo a «sminuire le proprie responsabilità». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso