CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21446 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - Contro tl/ /-s\ i Tecnoedilnet s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 752/10/2021, depositata in data 25 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 10948/40/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva ripreso a tassazione, per l'anno 2013, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse dalla società asseritamente cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. afferente ad operazioni (cessioni di materiale elettrico e prestazioni di lavori edili) ritenute oggettivamente inesistenti; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che - a fronte degli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio circa la natura di cartiera della fatturante [OSCURATO:SOCIETA] (sede risultata inesistente all'accesso nell'aprile del 2017; mancanza di dotazione personale e strumentale in capo alla medesima; mancato assolvimento degli obblighi fiscali; esclusione delle prestazioni effettuate dall'oggetto sociale della società)- la contribuente aveva provato l'effettività delle forniture e prestazioni di servizi effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] avuto riguardo: 1) alla rifatturazione contestuale dalla TECOEDILNET alla PARTENUFFICIO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente da quest'ultima società alla [OSCURATO:SOCIETA]., multinazionale svizzera; 2)alla possibile fornitura anche di materiali da parte della [OSCURATO:SOCIETA] come da visura camerale; 3) alla data del sopralluogo risalente all'aprile del 2017 e a quella (2016) desunta dalla visura di cessazione dell'operatività della società; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso inviato, tramite P.E.C., in data 21.12.2021 oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c. e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta in data 26.07.2021; -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione, limitandosi ad affermare, con una motivazione apparente - a fronte degli elementi presuntivi della inesistenza della società [OSCURATO:SOCIETA] fatturante offerti dall'Ufficio - che la contribuente aveva fornito la prova della effettività delle operazioni contestate in forza della rifatturazione alla PARTENUFFICIO, senza illustrare le ragioni del superamento degli analitici rilievi evidenziati dall'Amministrazione; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 75 del d.P.R. n. 917/86, 19,28, 54 del d.P.R. n. 633/72, 39, comma 1, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.PR n. 633/72 per avere la CTR ritenuto che, a fronte di puntuali elementi indiziari offerti dall'Ufficio circa la inesistenza operativa della fatturante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la contribuente avesse fornito la prova contraria della effettività delle operazioni contestate in base alla contabilità regolarmente tenuta, alla rifatturazione dei beni ricevuti alla PARTENUFFICIO e alla mera possibilità prevista nell'oggetto sociale della presunta cedente di fornire materiali; con ciò, ad avviso della ricorrente, da un lato, senza valutare globalmente i significativi elementi della apparenza dei rapporti commerciali tra la contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall'altro, ritenendo assolto l'onere della prova a contrario in base ad insufficienti elementi giustificativi forniti dalla contribuente; -i motivi da trattare congiuntamente per connessione- si profilano infondato il primo e inammissibile il secondo; -quanto al primo motivo, va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01);-ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018); quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017; Cass n. 11624 del 2020); -nella specie, la CTR- dopo avere considerato assolto da parte dell'Ufficio l'onere probatorio circa la natura di cartiera della fatturante [OSCURATO:SOCIETA], in base ad elementi presuntivi semplici asseritamente dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (sede risultata inesistente all'accesso nell'aprile del 2017; mancanza di dotazione personale e strumentale in capo alla medesima; mancato assolvimento degli obblighi fiscali; esclusione delle prestazioni effettuate dall'oggetto sociale della società)- ha ritenuto- con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- assolto l'onere della prova contraria a carico della contribuente circa l'effettività delle contestate operazioni avuto riguardo: 1) alla contestuale rifatturazione dalla TECOEDILNET alla PARTENUFFICIO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente da quest'ultima società alla [OSCURATO:SOCIETA]., multinazionale svizzera; 2)alla possibile fornitura anche di materiali da parte della [OSCURATO:SOCIETA] come da visura camerale; 3) alla data del sopralluogo risalente all'aprile del 2017 e quella (2016) desunta dalla visura di cessazione dell'operatività della società. Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022); - quanto al secondo motivo lo stesso, pur prospettando una violazione di legge in realtà, tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto assolto- in base agli elementi sopra indicati- l'onere a contrario a carico della contribuente circa l'effettività delle operazioni fatturate; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass. 5, Sentenza n. 11261 del 2022); - in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità stante l'inammissibilità per tardività del controricorso; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.