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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15350/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna in data 20.11.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 cod.pen.(fatto accertato in Ravenna in data 15.6.2016).

2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.

Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla prima censura la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto la recidiva contestata, dando atto che il fatto per cui si procede è stato commesso nel quinquennio dagli ultimi risalenti a fine 2012 e considerato che l'imputata ha trascorso in carcere quasi tutto il 2013 sicché l'intervallo temporale viene ridimensionato.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Ed invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). trattandosi di giudizio rimesso al giudice di merito ove congruamente motivato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna in data 20.11.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 cod.pen.(fatto accertato in Ravenna in data 15.6.2016). 2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima censura la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto la recidiva contestata, dando atto che il fatto per cui si procede è stato commesso nel quinquennio dagli ultimi risalenti a fine 2012 e considerato che l'imputata ha trascorso in carcere quasi tutto il 2013 sicché l'intervallo temporale viene ridimensionato. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). trattandosi di giudizio rimesso al giudice di merito ove congruamente motivato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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