CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiMOIRA ZANATTA e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 – ricorren t i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 61del 2023della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 21 aprile 20 2 3 (R.G.N. 195 /20 2 2 ). R.G.N.21136/2023 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 giurisdizione Fondo di garanzia. Presupposti dell’intervento. Trasferimento d’azienda. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha rigettatole domande di pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione proposte dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Istituto, gestore del Fondo di garanzia. La Corte d’appello ha poi respintol’impugnazione incidentale dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato le statuizioni del Tribunale, nella parte in cui avevano rigettato la domanda di condanna dell’INPS al pagamento delle sommenon versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare. La Corte di meritopuntualizza che i lavoratori, dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., società ammessa all’amministrazione straordinaria nel marzo 2017, sono transitati a [OSCURATO:PERSONA], affittuaria del ramo d’azienda, e quindi alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento dell’accoglimento del gravame dell’Istituto, la Corte d’appello richiama la natura conservativa della procedura di amministrazione straordinaria del datore di lavoro , avvalorata dal riferimentodegli accordi a tale tipologia di procedura e d a lle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Ne discende l’inderogabilità delle garanzie fondamentali presidiate dall’art. 2112 cod. civ., «vale a dire il trasferimento dei lavoratori e la responsabilità solidale del cessionario»(pagina 11 della sentenza impugnata). Dev’essere, invece, disatteso l’appello incidentale dei lavoratori, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente negato il diritto al pagamento diretto degl’importi che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere al Fondo di previdenza complementare, valorizzando la -3 - mancata cessazione del rapporto di lavoro, «proseguito alle dipendenze della cessionaria» (pagina 21 della pronuncia). 2.– Contro la sentenza d’appello i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione all’art. 2112 cod. civ., all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, all’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, agli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare inderogabile la responsabilità solidale del cessionario dell’azienda (art. 2112 cod. civ.), solidarietà che potrebbe essere validamente rimodulata anche nell’àmbito delle procedure conservative ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa interpretazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 47, commi 4-bise 5, della legge n. 428 del 1990. I giudici d’appello, nel predicare la natura conservativa della procedura di amministrazione straordinaria, non avrebbero tenuto conto della volontà delle parti, consacrata nei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti il 7 febbraio 2017 e l’8 maggio 2019 e -4 - inequivocabile nel configurare la procedura come liquidatoria, in quanto destinata alla cessazione dell’attività. 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 63, commi 4 e 5, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e lamentano che la Corte di merito abbia violato la speciale disciplina in materia di amministrazione straordinaria, che escluderebbe la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio di aziende cedute. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, in relazione all’art. 2112 cod. civ. e addebitano alla sentenza d’appello di aver negato la natura retributiva delle somme non corrisposte dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare. Il lavoratore potrebbe richiedere tali somme al Fondo di garanzia «per poterle poi versare in maniera autonoma nel fondo di previdenza prescelto» (pagina 37 del ricorso per cassazione). 5.–I primi tre motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano infondati. 5.1.–Con riferimento alla medesima vicenda controversa, questa Corte ha rilevato che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo -5 - in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022)[…]. 5. A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass ., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 5.1. L’INPS ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione). Né hanno rilievo preclusivo le risultanze dello stato passivo atteso che la -6 - definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all’INPS soltanto di “opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro”(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione)» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2025, n. 23623, in motivazione). 5.2.–Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che i ricorrent i ritengono validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni della Corte di merito. A tale riguardo, è dirimente il rilievo che«l’intervento del Fondo di garanziacostituisce […] adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propriadisciplina e non può che rimanere insensibile ad eventualipattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae» (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, pagina 6 della motivazione). Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione della peculiare natura del credito dedotto in causa. Invero,«l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza deldistinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplinaimperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell’azienda. L’accordosindacale concluso ai sensi dell’art. 47, co. 5 , l. n. 428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 7 della motivazione). -7 - È, dunque, conforme a diritto la decisione impugnata, nel ritenere inopponibili all’INPS gli accordi derogatori in esame (pagina 14 della sentenza d’appello). 5.3.–Né i ricorrent i ha nno addotto argomentazioni che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato. 6.–È infondato anche il quarto motivo . 6.1.– Nel disattendere analoga doglianza, questa Corte ha rimarcato che «In tema di previdenza complementare, l’art. 5, co. 2 d.lgs.n. 80/92 dispone che il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, “può richiedereal Fondo di garanzia di integrare presso la gestione diprevidenza complementare interessata i contributirisultanti omessi”. Come correttamente rilevato dalla Corte, non v’è undiritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal Fondo di garanzia la prestazione; il diritto è al versamento dellacontribuzione da parte del Fondo di garanzia in favore del fondo di previdenza complementare. Questa Corte (Cass. 8524/23) ha affermato che l’intervento del Fondo di garanzia previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 80/92 non opera – a differenza del Fondo previsto ex lege 1982 – con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini della previdenza complementare non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, ilquale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. Il lavoratore infatti non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un’aspettativa altrattamento pensionistico integrativo; aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva chenon vi è spazio nel sistema per l’intervento del Fondo digaranzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza -8 - obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote diTFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hannonatura di trattamento di fine rapporto» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2024, n. 30835, pagine 8 e 9 della motivazione). 6.2.– A diverse conclusioni non induce il diverso inquadramento che propugna il ricorso, qualificando in termini retributivi le quote di TFR non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare. Anche prendendo le mosse da tale diversa ricostruzione, oggi peraltro sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite (Cass., sez. lav., 31 luglio 2025, n. 22066), questa Corte h a respinto pretese analoghe, affermando che « Ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini. 10. Non può essere, dunque, accolta la richiesta d’intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo. Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell’autonomo diritto alleprestazioni erogate dal Fondo» (ordinanza n. 23623 del 2025, cit., in motivazione; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265, punti da 33 a 37 delle Ragioni della -9 - decisione, e 28 gennaio 2025, n. 1951, punti 10 e 11 delle Ragioni della decisione). 7.–Dalle considerazioni esposte consegue, dunque, il complessivo rigetto del ricorso. 8.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua della peculiare complessità delle questioni dibattutee del recente intervento chiarificatore di questa Corte. 9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo deiricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo